C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: C.S. Bosa Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 32 Delegazione LND di Oristano del 01.12.2022 Gara: “Abbasanta / Bosa” del 28.11.2022 Campionato: Under 19 Juniores – Fase Provinciale
Reclamo proposto da: C.S. Bosa Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 32 Delegazione LND di Oristano del 01.12.2022 Gara: “Abbasanta / Bosa” del 28.11.2022 Campionato: Under 19 Juniores – Fase Provinciale
Il C.S. Bosa, ha proposto reclamo in relazione al capo e al punto della decisione del Giudice sportivo con la quale, in ordine alla gara emarginata, veniva inflitta la sanzione sportiva della perdita della partita per 0 a 3, ai sensi e per gli effetti del comma III dell’articolo 10 del C.G.S., la squalifica per tre gare effettive nei confronti del calciatore Faye Ablaye, nonché l’ammenda di €.80,00. Nel proprio atto di impugnazione il C.S. Bosa contesta per larga parte sia referto sia il supplemento redatti dal Direttore di Gara, con particolare riferimento al disvalore delle frasi proferite al cospetto del tesserato Faye Ablaye, ritenute a connotato discriminatorio, nonché in merito alla sequenza degli eventi che ha poi determinato lo stesso arbitro a sospendere la gara. La reclamante, che addebita la responsabilità dell’accaduto esclusivamente alla società ospitante, chiede l’annullamento di tutte e tre le sanzioni comminate dal G.S. La G.S.D. Abbasanta ha depositato le proprie controdeduzioni, attraverso le quali manifesta il proprio dissenso rispetto al contenuto del reclamo della squadra avversaria, riproponendo la versione dei fatti più aderente a quella riportata dal Direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti e analizzate le argomentazioni sia della reclamante sia della società controinteressata, sentito l’arbitro e il Presidente della Società reclamante, ulteriormente osserva. La decisione di prima istanza è stata adottata sul presupposto della responsabilità paritetica di entrambe le società che, secondo quanto esposto dal G.S., avrebbero concorso in eguale misura alla determinazione dei disordini che hanno poi indotto l’arbitro a sospendere la gara. Sul punto, evidenziando preliminarmente il privilegio di prova che il C.G.S. riserva ai rapporti dell’arbitro, si rileva che nel caso di specie, quanto riportato appare lineare, coerente e circostanziato, dapprima quando riporta (con precisione) gli epiteti rivolti dal calciatore Deledda (poi espulso) all’indirizzo del suo avversario Ablaye e, successivamente, laddove riporta l’episodio che ha generato i disordini, ovvero la reazione scomposta dell’Ablaye, ben individuato dall’arbitro nell’atto di sferrare un calcio al tesserato del Bosa. A seguito della degenerata mischia così scaturita, che ha coinvolto almeno una quindicina di persone, l’arbitro, attesa l’impossibilità sopravvenuta di proseguire la gara, oltre a dover sospendere la gara, si è visto costretto a chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Ulteriore riscontro rispetto al referto arbitrale, lo si ritrova nelle controdeduzioni formulate nell’interesse della G.S. Abbasanta. Il Direttore di gara, come specificamente richiesto nel corso dell'audizione, chiariva di non aver sentito direttamente le presunte frasi razziste, ma di averne preso conoscenza da parte di terzi, nello specifico da alcuni giocatori e dall'assistente di parte. Orbene, la ricostruzione dei fatti appena evinta, comprova che anche la società reclamante, in forza e virtù del CO III dell’articolo 6 C.G.S., attraverso i propri tesserati ben distinti dall’arbitro nel parapiglia, ha concorso nella causazione dei disordini che hanno indotto il Direttore di Gara a sospendere la partita anzitempo. Nessun elemento concreto è stato fornito al fine di smentire o derubricare la condotta del Faye, essendosi la Società limitata a una contestazione non accompagnata da elementi idonei a costituire riscontro a quanto sostenuto. Stante quanto sopra, appare corretta la qualificazione giuridica adottata dal G.S. e giuste le sanzioni irrogate, soprattutto con riferimento alla condotta del Faye, sanzionata con il minimo edittale previsto dal disposto dell’articolo 38 C.G.S. Per quanto esposto, la Corte sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
di rigettare il reclamo e, per l’effetto, di confermare la perdita della gara per 0 a 3 per la C.S. Bosa, la squalifica del calciatore Faye Ablaye per tre gare effettive, unitamente alla ammenda di €.80,00. C.U. N°63 pag.21 Dispone l’incameramento del contributo.
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