C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 28/02/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Calcio Siliqua Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 71 della Delegazione LND di Cagliari del 16.02.2023 Gara: “Calcio Siliqua – Matzaccarese” del 12.02.2023 Campionato: Terza Categoria Cagliari

 

Reclamo proposto da: A.S.D. Calcio Siliqua Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 71 della Delegazione LND di Cagliari del 16.02.2023 Gara: “Calcio Siliqua - Matzaccarese” del 12.02.2023 Campionato: Terza Categoria Cagliari

La Società Calcio Siliqua ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Cagliari, con la quale, in ordine alla gara emarginata, venivano inflitte le sanzioni sportive della ammenda per €.200,00, della disputa di una gara a porte chiuse, nonché della squalifica del calciatore Claudio Amedeo Diana per sei gare effettive.

Nel proprio atto di impugnazione la società ammette taluni fatti riportati dal Direttore di Gara, riconducendoli, principalmente, alla condotta di uno dei propri sostenitori, conosciuto ai più in Paese, persona diversamente abile, che sovente si rende protagonista di episodi poco edificanti, come appunto, in occasione della partita in epigrafe. Sempre a detta del Presidente del Calcio Siliqua, il parapiglia generatosi si sarebbe immediatamente sedato grazie anche al suo intervento e che, l’assistente dell’arbitro di parte avversa, avrebbe avuto un alterco proprio con il predetto tifoso, del quale, verosimilmente, non aveva percepito la problematica. Riguardo alla posizione del calciatore presente sugli spalti dopo la sua sostituzione dal campo, la reclamante riferisce che lo stesso si sarebbe esposto proprio per dirimere l’alterco tra assistente e tifoso e di essere stato colpito nella circostanza, con un pugno da parte del segnalinee. Conclude la società chiedendo la riduzione delle sanzioni. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti e analizzate le argomentazioni della reclamante, sentito il Presidente della stessa che ha chiesto espressamente di presenziare, ricorda, preliminarmente che a norma dell’articolo 6 del C.G.S., le società rispondono direttamente dell’operato dei propri tesserati, nonché del comportamento dei propri sostenitori, in relazioni ai fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. In tale ottica giova altresì evocare che, in tema di prevenzione dei fatti violenti, il CO 9 dell’articolo 25 del C.G.S. punisce il tesserato che interagisce con i sostenitori e/o sottostà a manifestazioni denigratorie di questi. Ciò doverosamente premesso, questa Corte osserva che le dichiarazioni dell’arbitro, pur coperte dal privilegio di prova che il C.G.S. riserva, nel caso di specie configurano delle intemperanze del pubblico senz’altro trascese, che lo avrebbero indotto a sospendere la partita per circa tre minuti, per poi riprendere il gioco grazie all’aiuto dei due capitani. Lo stesso Direttore di Gara, poi chiamato dal Giudice Sportivo ad integrare e chiarire le proprie dichiarazioni, afferma di non essere stato in grado di accertare bene i fatti, tantomeno di identificare la frangia della tifoseria che avrebbe dato origine alla baruffa, pur riconoscendo, nel parapiglia generale, il tesserato Claudio Amedeo Diana come partecipante attivo solo ad alcuni dei fatti contestati. Orbene, la ricostruzione dei fatti appena evinta, anche per le stesse dichiarazioni confessorie della reclamante, comprova la corresponsabilità della stessa nella causazione dei disordini che avrebbero indotto l’arbitro a sospendere la partita, seppur per pochi minuti. Tuttavia, la Corte ritiene che il bailamme obiettivamente emerso, al di là della deplorevolezza di alcune condotte descritte, può essere contestualizzato a margine delle vibranti intemperanze del pubblico, nell’occasione piuttosto numeroso. All’uopo possono apprezzarsi le difese della società impugnante, laddove riconducono l’innesco del disordine, al verosimile malinteso determinato dall’azione del tifoso più sopra descritto, che già in altre occasioni avrebbe creato dei problemi alla stessa società ospitante. Peraltro, il suddetto soggetto non potrebbe neanche essere tecnicamente definito un tifoso della Società reclamante, stanti le sue riferite condizioni di disabilità psichica. Riguardo alla posizione del calciatore Diana, che dopo essere stato sostituito si è sistemato sugli spalti interloquendo con i sostenitori e rendendosi complice di manifestazioni censurabili, si rileva che la sua condotta, pur in violazione del CO 9 del citato articolo 25 del C.G.S., dalla disanima delle stesse attestazioni dell’arbitro, ha avuto uno scarso contributo attivo nella determinazione dell’accaduto, posto che l’arbitro non lo include nella narrazione dei fatti maggiormente pregnanti. Per detto motivo, questa Corte ritiene eccessiva la sanzione ad egli inflitta e, in accoglimento alle richieste di cui al reclamo, ritiene pertanto di poterla ridurre a tre giornate di squalifica. Per le medesime considerazioni, la sanzione comminata alla società in ordine alla disputa di una gara a porte chiuse, pur severa in ordine a quanto rilevato, appare tuttavia equa in conformità al dettato normativo, che richiede l’accertamento di eventuali recidive, presenti nel caso concreto con un precedente (CU delegazione Cagliari n° 24 del 10 novembre 2022), atto a ritenere corretta la sanzione di prime cure. Questa Corte ritiene, infine, di poter accedere alle istanze della società per quanto attiene la riduzione dell’ammenda, rilevando all’uopo, sia il contegno della reclamante che, nel proprio atto e durante l’audizione del Presidente, ha comunque ammesso i fatti, riportandone vieppiù anche ulteriori e riferiti ad altre gare, sia le stesse attestazioni del Direttore di Gara che conclude l’integrazione al supplemento di gara, definendo la gara come bella, giocata con agonismo e in maniera regolare. Per queste circostanze, considerata la modesta caratura offensiva dei fatti accertati, l’ammenda può essere ridotta a € 100,00.

Per quanto esposto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo e, ai sensi della lettera e) CO I dell’articolo 9 del C.G.S., ridurre la squalifica del calciatore Claudio Amedeo Diana a tre gare effettive, nonché ridurre l’ammenda a carico della A.S.D. Calcio Siliqua a € 100,00. Delibera altresì di rigettare l’ulteriore richiesta e confermare pertanto la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse Si dispone la restituzione del contributo.

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