C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 63 del 28/10/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN NICOLO’ IN MERITO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA F.C. – SAN NICOLO’ DISPUTATASI A PERUGIA IL 09.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE FIORUCCI MATTEO PER NR. 6 GARE.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN NICOLO’ IN MERITO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA F.C. – SAN NICOLO’ DISPUTATASI A PERUGIA IL 09.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE FIORUCCI MATTEO PER NR. 6 GARE.

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 27.10.2022, la seguente decisione: MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara ed in particolare dal referto di gara dell’arbitro emerge con chiarezza il comportamento del calciatore Fiorucci Matteo, allorché colpiva con due schiaffi un calciatore avversario. Quando alla sanzione inflitta dal G.S. appare congrua contenere la squalifica del calciatore Fiorucci Matteo in cinque giornate di gara.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Fiorucci Matteo a cinque giornate effettive di gara. Dispone restituire la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it