C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 63 del 28/10/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTEVALLECEPPI IN MERITO ALLA GARA TAVERNELLE – PONTEVALLECEPPI DISPUTATASI A FONTIGNANO IL 09.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE ARMENTO FRANCESCO PER N° 4 GARE.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTEVALLECEPPI IN MERITO ALLA GARA TAVERNELLE - PONTEVALLECEPPI DISPUTATASI A FONTIGNANO IL 09.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE ARMENTO FRANCESCO PER N° 4 GARE.
HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 27.10.2022, la seguente decisione: MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Francesco Armento è stato espulso per avere pronunciato una frase offensiva nei confronti dell’arbitro; dopo la notifica dell’espulsione, il calciatore ha reiterato tale condotta in modo irriguardoso. Alla luce di quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. può essere contenuta nella squalifica per tre giornate di gare.
P.Q.M
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Armento Francesco a tre giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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