C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 63 del 28/10/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN MERITO ALLA GARA SETTEVALLI PILA – SAN MARCO JUVENTINA F.C. DISPUTATASI A PERUGIA – PREPO L’08.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ALLENATORE PIERGIOVANNI MARCO PER N° 6 GARE.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN MERITO ALLA GARA SETTEVALLI PILA - SAN MARCO JUVENTINA F.C. DISPUTATASI A PERUGIA - PREPO L’08.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ALLENATORE PIERGIOVANNI MARCO PER N° 6 GARE.

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 27.10.2022, la seguente decisione: MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara emerge che il Sig. Marco Piergiovanni ha tenuto un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara; la condotta è meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene di poter contenere in cinque giornate di squalifica.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore Piergiovanni Marco a cinque giornate effettive di gara. Dispone restituire la tassa reclamo.

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