C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 81 del 18/11/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMERINA 1950 IN MERITO ALLA GARA AMERINA 1950 – POLISPORTIVA TERNANA DISPUTATASI AD AMELIA IL 30.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.11.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – INIBIZIONE DIRIGENTE SIG. PRETE COSIMO DAMIANO FINO AL 05.12.2022.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMERINA 1950 IN MERITO ALLA GARA AMERINA 1950 – POLISPORTIVA TERNANA DISPUTATASI AD AMELIA IL 30.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.11.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - INIBIZIONE DIRIGENTE SIG. PRETE COSIMO DAMIANO FINO AL 05.12.2022.

HA PRONUNCIATO NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.11.2022, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla disamina del referto arbitrale emerge in maniera univoca il comportamento offensivo posto in essere dal dirigente nei confronti del direttore di gara, anche in seguito dell’espulsione decretata nei suoi confronti. La sanzione irrogata dal G.S. appare congrua e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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