C.R. UMBRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 95 del 9/12/2022 – Delibera – nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 10854/190 pfi 22-23/PM/vdb del 28.10.2022. NEI CONFRONTI DI – Sig. Mariotti Renzo all’epoca dei fatti Presidente ASD Papiano Sant’Orsola; – Società ASD. Papiano Sant’Orsola; per rispondere degli addebiti di cui all’atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 10854/190 pfi 22-23/PM/vdb del 28.10.2022. NEI CONFRONTI DI - Sig. Mariotti Renzo all’epoca dei fatti Presidente ASD Papiano Sant’Orsola; - Società ASD. Papiano Sant’Orsola; per rispondere degli addebiti di cui all’atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale i Sig.ri Mariotti Renzo, all’epoca dei fatti Presidente ASD Papiano Sant’Orsola nonché la società Papiano, per rispondere, rispettivamente, della violazione dell’art. 4 comma 1 e 23 comma 1 C.G.S. nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 56 comma 1 C.G.S. All’udienza di trattazione del 01/12/2022 è presente: l’Avv. Edoardo D’Uva in rappresentanza della Procura Federale, il quale conclude come in atti. Non sono presenti gli incolpati nonostante la rituale convocazione. ******** A scioglimento della riserva assunta al termine dell’udienza odierna, il Tribunale ha pronunciato la seguente decisione: Dichiara la responsabilità degli incolpati per le violazioni rispettivamente loro ascritte ed applica nei confronti dei medesimi le seguenti sanzioni: al Sig. Mariotti Renzo l’inibizione di mesi uno a svolgere attività in ambito della F.I.G.C.; alla società Papiano Sant’Orsola l’ammenda di €. 300,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene raggiunta la prova della responsabilità dei Deferiti. I fatti addebitati sono pacifici in quanto emergenti documentalmente, né peraltro i deferiti hanno addotto argomentazioni difensive volte a smentire i fatti medesimi. La responsabilità è, pertanto, evidente, con conseguente applicazioni delle relative sanzioni sulla base delle violazioni rispettivamente contestate. Quanto all’ammontare delle sanzioni medesime, si ritiene equo contenerle nella misura descritta in epigrafe considerato il non particolare grado di offensività delle condotte contestate.

 

 

 

 

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