C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 106 del 23/12/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CANNARA IN MERITO ALLA GARA CANNARA – C4, DISPUTATASI A CANNARA IL 03.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE RISTIC IVAN PER QUATTRO GARE.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CANNARA IN MERITO ALLA GARA CANNARA – C4, DISPUTATASI A CANNARA IL 03.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE RISTIC IVAN PER QUATTRO GARE.
NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 22.12.2022, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte il comportamento posto in essere dal Ristic Ivan, come descritto nel referto di gara che non si può considerare come atto di reazione ma bensì come comportamento volontario. Alla luce di quanto precede, considerato che la condotta posta in essere dal calciatore Ristic non ha provocato nessuna particolare conseguenza, appare equo contenere la sanzione nel minimo edittale di tre giornate di squalifica come previsto dall’art.38 del CGS.
P.Q.M
In parziale accoglimento, riduce a tre giornate di squalifica la sanzione a carico del calciatore Ristic Ivan. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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