C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 115 del 13/01/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIGROTTI MORRA IN MERITO ALLA GARA TIGROTTI MORRA, DISPUTATASI A MORRA IL 10.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE GRASSO AGATINO ALBERTO FINO AL 31.12.2024; – SQUALIFICA CALCIATORE SANTINELLI GIACOMO PER N° 5 GARE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIGROTTI MORRA IN MERITO ALLA GARA TIGROTTI MORRA, DISPUTATASI A MORRA IL 10.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE GRASSO AGATINO ALBERTO FINO AL 31.12.2024; - SQUALIFICA CALCIATORE SANTINELLI GIACOMO PER N° 5 GARE

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 12.01.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Questa Corte all’esito delle rispettive audizioni del direttore di gara e della società reclamante, osserva quanto segue. Quanto alla posizione del calciatore SANTINELLI Giacomo, risulta che lo stesso allorché ha colpito il volto del calciatore avversario con una pallonata non veniva attinto dal cartellino rosso per espulsione diretta, ma gli veniva comminato nella circostanza solo il cartellino giallo dell’ammonizione e, quindi, veniva espulso solo per somma di ammonizioni. Ne consegue che al Santinelli debba essere comminata la sanzione della squalifica limitatamente a due gare, non potendosi considerare il fatto violento. Quanto al calciatore GRASSO Agatino Alberto, la Corte ritiene che quanto descritto nel referto arbitrale, così come confermato in sede di audizione dall’arbitro, non possa essere contrastato da una diversa interpretazione difensiva, anche per quando riguarda l’identificazione dell’autore del gesto. La Corte rileva altresì, che il direttore di gara ha riportato un forte dolore dal colpo subito che però non gli ha provocato ulteriori conseguenze se non nell’immediatezza del colpo. Alla luce di quanto sopra, si ritiene congruo ridurre la squalifica al calciatore Grasso, fino al 31.08.2024.

P.Q.M

 In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica: - La squalifica inflitta dal G.S. al calciatore SANTINELLI Giacomo a due giornate di gara; - La squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Grasso Agatino Alberto, fino al 31.08.2024. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it