C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 115 del 13/01/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. SPINA IN MERITO ALLA GARA PASSIGNANO – SPINA, DISPUTATASI A CASTEL RIGONE L’11.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE LUPI NICOLO’ FINO AL 15.03.2023.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. SPINA IN MERITO ALLA GARA PASSIGNANO - SPINA, DISPUTATASI A CASTEL RIGONE L’11.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE LUPI NICOLO’ FINO AL 15.03.2023.
NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 12.01.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara, emerge il comportamento posto in essere dal calciatore LUPI Nicolò, reo di una smodata protesta nei confronti del direttore di gara. Alla luce di quanto precede, questa Corte ritiene equo ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lupi Nicolò, fino al 15.02.2023.
P.Q.M
In parziale accoglimento, riduce la squalifica a carico del calciatore Lupi Nicolò fino al 15.02.2023. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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