C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 118 del 20/01/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS FOLIGNO IN MERITO ALLA GARA VIRTUS FOLIGNO – POZZO DISPUTATASI A FOLIGNO IL 17.09.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 54 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE CUDIA FABIO FINO AL 31.12.2023.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS FOLIGNO IN MERITO ALLA GARA VIRTUS FOLIGNO - POZZO DISPUTATASI A FOLIGNO IL 17.09.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 54 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE CUDIA FABIO FINO AL 31.12.2023.

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 19.01.2023, la seguente decisione: MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte rileva che dalle indagini esperite dalla Procura Federale, su sollecitazione della Corte medesima, non emergono elementi univoci circa la ricostruzione dei fatti in contestazione, ovverosia in merito all’identificazione dell’autore del gesto violento nei confronti del direttore di gara. Ciò premesso, considerato che il calciatore Fabio Cudia, con dichiarazione inoltrata dalla società al G.S. il 14.10.2022, ha riferito “” di aver commesso l’atto nei confronti del direttore di gara nella partita di coppa della seconda categoria Virtus Foligno – Pozzo””, deve concludersi nel senso che la responsabilità dell’accaduto debba necessariamente essere attribuita al medesimo. Tale dichiarazione ha, infatti, indubbio valore confessorio e non sussistono elementi per dubitare della sua legittimità, come invece prospetto dal medesimo Cudia durante le indagini svolte dalla Procura Federale.

P.Q.M

 Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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