C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 123 del 27/01/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.D. SETTEVALLI PILA IN MERITO ALLA GARA SETTEVALLI PILA – GIOVANILE DERUTASANNICOLO, DISPUTATASI A PERUGIA IL 14.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 117 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ALLENATORE BIASCIANO ALESSIO PER N. 4 GARE.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.D. SETTEVALLI PILA IN MERITO ALLA GARA SETTEVALLI PILA – GIOVANILE DERUTASANNICOLO, DISPUTATASI A PERUGIA IL 14.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 117 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ALLENATORE BIASCIANO ALESSIO PER N. 4 GARE.
NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 26.01.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 76 C.G.S. in quanto il relativo preannuncio è stato inoltrato il 23.01.2023 ovvero oltre il termine di due giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, come previsto dalla norma in parola.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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