C.R. UMBRIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 151 del 23/02/2023 – Delibera – gara del 12/ 2/2023 S.SABINA – SPORTING CLUB TRESTINA

gara del 12/ 2/2023 S.SABINA - SPORTING CLUB TRESTINA

LETTO il reclamo proposto dalla società Sporting Club Trestina, regolarmente preceduto dal rituale preannuncio; CHE la società reclamante lamenta un errore tecnico dell’arbitro, il quale si sarebbe concretizzato nel corso della partita allorquando, in seguito al tocco con le mani del pallone da parte del portiere del S.Sabina, conseguentemente ad un retropassaggio di un suo compagno di squadra, l’arbitro assegnava un calcio di rigore anziché un calcio di punizione; CHE, pertanto, detta società chiedeva la c.d. “vittoria a tavolino” o, in subordine, la ripetizione della partita; CHE la società S.Sabina, in data 21.02.2023 faceva pervenire proprie controdeduzioni con le quali contestava l’avvenuta concretizzazione di un errore tecnico ed, in subordine, evidenziava come, anche in caso di accoglimento del reclamo, la conseguenza non avrebbe mai potuto essere la “vittoria a tavolino” chiesta dalla società reclamante OSSERVA Il reclamo è fondato e deve essere accolto con conseguente ripetizione della partita. Come si evince dall’esame del referto arbitrale, infatti, il direttore di gara ha pacificamente ammesso l’errore specificando che al 23° del primo tempo, il portiere dello Sporting Club Trestina, “toccava e si impossessava del pallone passato volontariamente da un suo compagno. Erroneamente concedevo un calcio di rigore ai locali. Dopo aver ripreso il gioco mi rendevo conto di aver sbagliato ma ormai non potevo tornare indietro alla mia decisone assunta in precedenza”. Nessun dubbio può sussistere circa il fatto che l’episodio in questione concretizzi un chiaro errore tecnico in senso oggettivo e non un mero errore di valutazione dell’arbitro, come tale non costituente motivo di gravame (giusta previsione contenuta nell’art. 65 lett.b CGS). Come noto, infatti, mentre l'errore di valutazione è un errore soggettivo e, come tale, non può costituire motivo di impugnazione, l'errore tecnico concretizza l’errata applicazione di una norma e - in quanto tale – comporta la necessità di ripetizione della gara, laddove detto errore abbia influito sul regolare svolgimento della stessa. Tipici casi di errore tecnico sono: L’arbitro fa svolgere due tempi di gioco di durata diversa rispetto a quelli della categoria arbitrata;  Un calciatore riceve due cartellini gialli e non viene espulso;  Viene assegnato un calcio di rigore per una infrazione che prevede solo ed esclusivamente un calcio di punizione indiretto; La gara viene svolta per un periodo di tempo senza la presenza dei due portieri; Vengono fatti battere i tiri di rigore, saltando i supplementari, in una gara che, per regolamento, prevede i tempi supplementari; Viene giocata una gara anche parzialmente senza assistenti; Il calcio d’inizio viene battuto dalla stessa squadra in entrambi i tempi di gioco. Non vi è dubbio che l’errata concessione del calcio di rigore, fra l’altro realizzato, abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Ne consegue, inevitabilmente, l’accoglimento del reclamo con conseguente ripetizione della partita, ma non la “vittoria a tavolino” richiesta in via principale dalla società reclamante, non sussistendo alcun presupposto per procedere in tal senso. Per i motivi sopra esposti, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Sporting Club Trestina.

DELIBERA

1) La ripetizione della partita, dando mandato al C.R.U. affinché ne fissi la relativa data. 2) La restituzione della tassa reclamo.

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