C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 18/02/2022 – Delibera – Reclamo del 27 gennaio 2022 A.S.D. POL. CAMPODIPIETRA Decisione GST C.U. N.72 DEL 26.01.2022 R.G. Prot. n. 07/2021-2022 – IL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. POLISPORTIVA CAMPODIPETRA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.T. PUBBLICATA NEL COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 26.01.2022 (rigetto reclamo proposto in data 22.01.2022 e riferito alla Semifinale di Ritorno Coppa Italia Fase Regionale tra ASD Campomarino e ASD Pol. Campodipietra

Reclamo del 27 gennaio 2022 A.S.D. POL. CAMPODIPIETRA Decisione GST C.U. N.72 DEL 26.01.2022 R.G. Prot. n. 07/2021-2022 –

IL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. POLISPORTIVA CAMPODIPETRA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.T. PUBBLICATA NEL COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 26.01.2022 (rigetto reclamo proposto in data 22.01.2022 e riferito alla Semifinale di Ritorno Coppa Italia Fase Regionale tra ASD Campomarino e ASD Pol. Campodipietra

La Corte Sportiva di Appello della LND- Comitato Regionale Molise, -letto il reclamo proposto dalla soc. A.S.D. Polisportiva Campodipietra avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata nel C.U. n. 72 del C.R. Molise FIGC – LND, con la quale è stato rigettato il reclamo ritenuto inammissibile; -lette le memorie versate in atti sia dalla soc. ASD Polisportiva Campodipietra che dalla soc. Campomarino; -visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue. La società ASD Polisportiva Campodipietra, con ricorso al Giudice Sportivo Territoriale del 22 gennaio 2022, preceduto dal rituale preannuncio del ricorso, lamentava che il calciatore Mascilongo Vincenzo della compagine antagonista, aveva partecipato alla gara CampomarinoCampodipietra valevole per la fase regionale della coppa Italia dilettanti, nonostante fosse sprovvisto del cosiddetto Green Pass rafforzato. Di conseguenza chiedeva che fosse inflitta alla soc. Campomarino la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Il Giudice Sportivo Territoriale rigettava il ricorso perché la società ricorrente non aveva offerto alcun elemento atto a suffragare la circostanza della mancanza del Green Pass da parte del calciatore del Campomarino. Avverso il provvedimento del Giudice di prime cure è insorta, previa comunicazione della rituale dichiarazione di reclamo, la ASD Polisportiva Campodipietra, affidandosi a due motivi di reclamo. Con il primo lamenta la violazione del “Protocollo Sanitario per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022” della FIGC, nella declinazione del 10 gennaio 2022 che prevede il tracciamento obbligatorio di accesso alle strutture sportive, atteso che la società ospitante non aveva svolto i controlli previsti dal citato Protocollo. Con il secondo motivo rappresenta, in buona sostanza, che il G.S.T. ha fondato il proprio convincimento sulla scorta della dichiarazione con la quale il Presidente della soc. Campomarino attestava che il “gruppo squadra rispetta le prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid19”, lamentando di non aver avuto la possibilità di procurarsi la prova documentale “posta a fondamento del ricorso” con la quale avrebbe dimostrato la partecipazione alla gara del calciatore sprovvisto della certificazione rafforzata. I due motivi di reclamo, stante la sovrapponibilità parziale dei temi proposti, vengono trattati congiuntamente. La soc. reclamante, tra l’altro, lamenta, per la prima volta in questa sede, che la soc. ospitante non avrebbe effettuato il tracciamento dei partecipanti alla gara e sul punto produce tre dichiarazioni testimoniali, perfettamente identiche, con le quali si rappresenta che non vi sono stati controlli all’ingresso dell’impianto sportivo: questa parte del primo motivo, non essendo stato enunciato nel ricorso innanzi al G.S.T., è inammissibile. Ad ogni modo, le dichiarazioni testimoniali di che trattasi non hanno alcun pregio, innanzitutto perché dalle stesse non è evincibile se chi le ha rese facesse riferimento agli accessi alle tribune da parte del pubblico, ovvero negli spogliatoi da parte del gruppo squadra, e poi perché il controllo preventivo del gruppo squadra attuato attraverso la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 dal Presidente della Soc. Campomarino e consegnata al direttore di gara, è idonea a permettere ai calciatori di partecipare alla gara: la stessa dichiarazione, peraltro, è stata rilasciata adottando il modello approvato dal Comitato Regionale Molise e pubblicato nel C.U. n. 17 del 10 settembre 2021. È opportuno segnalare comunque che il richiamo all’obbligatorietà della verificazione del possesso del Green Pass con strumenti informatici, menzionata a pag. 18 del “Protocollo”, è riferita agli ingressi nelle strutture sportive che consentono “la prenotazione e la programmazione dell’accesso alla struttura”, con capienza superiore a 50 persone. La reclamante lamenta, poi, di non aver avuto la possibilità di produrre documentazione, nonostante avesse fatto istanza di rinvio del procedimento. A mente del secondo comma dell’art. 50 del C.G.S. “il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione”. Ma non solo: considerati anche i termini dimezzati per la definizione del procedimento che qui ci occupa, il G.S.T. bene ha fatto a non accogliere il chiesto rinvio per carenza dei presupposti. Siffatta documentazione “dirimente”, peraltro, non è stata versata in atti neppure con il reclamo innanzi a questa Corte Sportiva di Appello. Sempre la ASD Polisportiva Campodipietra si lamenta del fatto che il giudice di prime cure non abbia adottato i poteri di indagine e accertamento di cui al terzo comma dell’art. 50 dello stesso codice. Tale norma non prevede affatto un potere sostitutivo generalizzato nella ricerca delle prove, stante l’incipit dello stesso comma 3 che recita “Fermo restando quanto previsto dal Capo V”: in tale capo sono, appunto, elencati i mezzi di prova che possono essere scrutinati dai giudici ma, di tali mezzi di prova, non è fatta alcuna menzione nel ricorso introduttivo. In esso, infatti, si è paventata l’esistenza di documentazione senza, però, indicarne la provenienza e, soprattutto, il contenuto. Il Giudice Sportivo Territoriale, pertanto, ritenendo evidentemente esplorativo il ricorso proposto dalla ASD Polisportiva Campodipietra, facendo buon uso delle norme che governano il processo, ha rigettato il ricorso. Ad ogni modo è bene evidenziare come le “indicazioni generali” della FIGC, riportate anche nel richiamato “Protocollo, aventi natura di normazione organizzativa, hanno carattere cogente ed obbligatorio, e ciò proprio per consentire di effettuare le attività sportive in sicurezza e nel rispetto della normativa statale. Le stesse però non disciplinano o prevedono specifiche sanzioni sportive a carico di tesserati o delle società, benché meno prevedono conseguenze sui risultati delle gare sportive. Sulla posizione del calciatore Mascilongo Vincenzo vi è da aggiungere che, dall’esame della documentazione integrativa versata in atti dalla società reclamante con nota del 31 gennaio 2022, è emerso con ragionevole certezza che il calciatore fosse in possesso del Green Pass rafforzato. Allegata alla richiamata nota, la società reclamante produce la distinta calciatori della soc. Campomarino consegnata al direttore di gara in occasione della partita Baranello – Campomarino del 30 gennaio 2022 (a distanza di pochi giorni, quindi, dalla gara per cui è processo) dalla quale si evincerebbe che il nominativo del calciatore M.A. del Campomarino, è stato espunto dalla lista in quanto non in regola con l’attestazione vaccinale. Nella stessa distinta, però, vi è anche il calciatore Mascilongo Vincenzo al quale non è stato mosso alcun rimprovero, proprio perché evidentemente in possesso del Green Pass rafforzato, come si evince con ragionevole certezza dalla dichiarazione rilasciata dal Presidente del Baranello, acquisita da questa Corte in seguito alle note integrative versate in atti dalla reclamante, che in occasione di quella gara, prudenzialmente, ha controllato, pur non essendone obbligato, con l’apposita applicazione i certificati verdi dei partecipanti alla competizione calcistica, senza riscontrare irregolarità nella posizione del calciatore per il quale la ASD Polisportiva Campodipietra adombra la posizione irregolare. Per questi motivi la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il reclamo dell’A.S.D. Pol. Campodipietra e dispone incamerarsi definitivamente il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva di II grado, già versato.

 

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