C.R. MOLISE – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 11/11/2021 – Delibera – Deferimento Prot.2585/824 pfi 20-21 R.G. Prot. n. 03/2021-2022 – TFT Dispositivo con motivazione contestuale Il Tribunale Federale Territoriale – letti gli atti del deferimento; – sentito per la Procura Federale l’avv. Francesco Capraro, il quale ha chiesto applicarsi al deferito, per i fatti oggetto del deferimento, la sanzione dell’inibizione di mesi otto; – Dato atto che nessuno è comparso per il sig. Castelluccio Marco, benché ritualmente reso edotto del procedimento a suo carico;

Deferimento Prot.2585/824 pfi 20-21 R.G. Prot. n. 03/2021-2022 – TFT Dispositivo con motivazione contestuale

Il Tribunale Federale Territoriale - letti gli atti del deferimento; - sentito per la Procura Federale l’avv. Francesco Capraro, il quale ha chiesto applicarsi al deferito, per i fatti oggetto del deferimento, la sanzione dell’inibizione di mesi otto; - Dato atto che nessuno è comparso per il sig. Castelluccio Marco, benché ritualmente reso edotto del procedimento a suo carico;

Osserva quanto segue dall’esame delle prove raccolte, i fatti oggetto del deferimento sono risultati ampiamente dimostrati. Il sig. Castelluccio Mario è stato deferito in quanto, quale presidente della società F.C.D. Calcio Termoli 1920, nella vertenza F.C.D. Calcio Termoli 1920 /Paolo Cortellini (n. 121/01 – C.U. n. 3/2021, riunione del 27.05.2021), innanzi al Collegio Arbitrale della LND aveva prodotto una quietanza di pagamento di € 500,00 relativa ad un presunto accordo economico tra la predetta società F.C.D. Calcio Termoli 1920 e l’allenatore Paolo Cortellini, recante una firma apocrifa di quest’ultimo. Orbene tali fatti risultano ammessi dallo stesso deferito, il quale in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale in data 20/07/2021, si è limitato a precisare che la somma, di cui alla suddetta quietanza recante la sottoscrizione aprocrifa del Cortellini, in realtà non era mai stata corrisposta a quest’ultimo, poiché detta quietanza avrebbe dovuto essere “utilizzata” per consentire di “ottenere il rimborso da Sport e Salute prevista per la sospensione dell’attività sportiva a causa del Covid -19”. A prescindere dal fatto che tale precisazione da parte del deferito non trova riscontro nella nota di Sport e Salute, acquisita agli atti del procedimento (con tale nota il suddetto ente ha comunicato che la quietanza in questione non risulta presente nella piattaforma dedicata, a mezzo della quale vengono presentate le domande di rimborso), con la stessa il Castelluccio ha finito con l’ammettere implicitamente il fatto contestato, ovvero la produzione nel procedimento innanzi al Collegio Arbitrale della LND della cennata quietanza apocrifa (fatto peraltro espressamente risultante dalla stessa decisione del citato Collegio), avendo smentito la sola effettiva corresponsione della somma al Cortellini. Alla luce delle argomentazioni al sig. Castelluccio Mario, per la suddetta condotta posta in essere nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di presidente pro-tempore della F.C.D. Calcio Termoli 1920, è ascrivibile la violazione dell’art 4 comma 1 C.G.S.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Castelluccio Mario la sanzione dell’inibizione per mesi otto. Motivazione contestuale

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