F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 137/TFN – SD del 2 Marzo 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 17637 /429pf22-23/GC/blp del 31 gennaio 2023, nei confronti dei sigg.ri Mauro Fusano e Anthony Hernest Aliano, nonché nei confronti della società Monterosi Tuscia FC Srl – Reg. Prot. 120/TFN-SD
Decisione/0137/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0120/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Monica Coscia – Componente
Fabio Micali – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino – Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 23 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17637/429pf2223/GC/blp del 31 gennaio 2023 nei confronti dei sigg.ri Mauro Fusano, Anthony Hernest Aliano e della società Monterosi Tuscia FC Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 31 gennaio 2023, Prot. 17637/429pf22-23/GC/blp, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- Il Sig. FUSANO Mauro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società Monterosi Tuscia FC Srl, all’epoca dei fatti: violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 80, comma 2, delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il parziale, insufficiente e/o omesso riscontro alla Co.Vi.So.C., di cui alle note prot. 6388/2022 del 17/11/2022, 6445/2022 del 24/11/2022 e 6491/2022 del 12/12/2022 relative alle informazioni richieste sul versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a 95.080,00 Euro) e dei contributi Inps (per un importo pari a 78.831,00 Euro) relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio e agosto 2022, tramite compensazione con un credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0; in relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- Il Sig. ALIANO Anthony Hernest, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Monterosi Tuscia FC Srl, all’epoca dei fatti: violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 80, comma 2, delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il parziale, insufficiente e/o omesso riscontro alla Co.Vi.So.C., di cui alle note prot. 6388/2022 del 17/11/2022, 6445/2022 del 24/11/2022 e 6491/2022 del 12/12/2022 relative alle informazioni richieste sul versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a 95.080,00 Euro) e dei contributi Inps (per un importo pari a 78.831,00 Euro) relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio e agosto 2022 tramite compensazione con un credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0; in relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- La Società MONTEROSI TUSCIA FC Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. FUSANO Mauro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società Monterosi Tuscia FC Srl all’epoca dei fatti, dal Sig. ALIANO Anthony Hernest, Amministratore delegato e legale rappresentante protempore della società Monterosi Tuscia FC Srl all’epoca dei fatti; per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione degli artt. 31, comma 1, del C.G.S.. Ciò in quanto la società Monterosi Tuscia FC Srl ha violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per il parziale, insufficiente e/o omesso riscontro alla Co.Vi.So.C., di cui alle note prot. 6388/2022 del 17/11/2022, 6445/2022 del 24/11/2022 e 6491/2022 del 12/12/2022 relative alle informazioni richieste sul versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a 95.080,00 Euro) e dei contributi Inps (per un importo pari a 78.831,00 Euro) relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio e agosto 2022 tramite compensazione con un credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
La fase istruttoria
L’indagine è nata dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale.
La Co.Vi.So.C., nel corso della corrente stagione sportiva, formulava una richiesta istruttoria alla società Monterosi Tuscia FC Srl (nota del 17 novembre 2022) con richiesta di informazioni, fissando il termine per il riscontro al 24 novembre 2022, che veniva fornito in data 19 novembre 2022 ma giudicato del tutto parziale ed insufficiente, tanto da indurre ad una richiesta di chiarimenti del 24 novembre 2022, con fissazione del termine di risposta al 30 novembre 2022.
Non essendo stato fornito riscontro nel termine, la Co.Vi.So.C ne effettuava sollecito in data 12 dicembre 2022, anch’esso senza riscontro.
In data 19 dicembre 2022 la società Monterosi Tuscia FC Srl formulava istanza di ulteriore proroga del termine per il riscontro, rigettata in quanto tale richiesta risultava irrimediabilmente tardiva.
Ciò posto, la Co.Vi.So.C. nella riunione del 19 dicembre 2022 deliberava di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza, segnalando che la società Monterosi Tuscia FC Srl aveva tenuto una condotta dilatoria, omettendo di dare tempestivo ed efficace riscontro alle richieste istruttorie avanzatele.
Alla nota della Co. Vi. So. C. era allegata tutta la corrispondenza, con relativi allegati, intercorsa nel periodo 19 novembre 2022-21 dicembre 2022 tra la Co.Vi.So.C. stessa e la Monterosi Tuscia FC Srl.
La Procura Federale, in data 22 dicembre 2022, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n.429pf22-23, avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine alla condotta tenuta dalla Società Monterosi Tuscia F.C. S.r.l. in relazione alle richieste istruttorie avanzate dalla Commissione di Vigilanza durante la corrente stagione sportiva”.
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, oltre agli atti trasmessi dalla Co.Vi.So.C., gli accertamenti istruttori espletati dalla stessa di cui alla nota Prot.6651/2022 del 21 dicembre 2022, i fogli censimento trasmessi dalla Lega Pro via email in data 22 dicembre 2022, l’esito aggiornamento censimento trasmesso dalla Lega Pro via email in data 12 gennaio 2023.
In data 16 gennaio 2023, la Procura Federale notificava al Sig. Mauro Fusano, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Monterosi Tuscia Fc Srl, ed al Sig. Anthony Hernest Aliano, quale Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della stessa, nonché alla società Monterosi Tuscia Fc Srl l’avviso di conclusione delle indagini. Non essendo sopravvenute novità, la Procura Federale provvedeva, in data 31 gennaio 2023, a deferire i Sigg.ri Mauro Fusano e Anthony Hernest Aliano e la società Monterosi Tuscia FC Srl.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 23 febbraio 2023.
Il dibattimento
All’udienza del 23 febbraio 2023, svoltasi in videoconferenza, è comparso il Dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale. Non si sono costituiti i Sigg.ri Mauro Fusano e Anthony Hernest Aliano né la Monterosi Tuscia FC Srl.
La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha concluso per l’irrogazione, ai sensi dell’art. 90 NOIF, delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Mauro Fusano, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Anthony Hernest Aliano, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società ̀ Monterosi Tuscia Fc Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
La decisione
Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità dei deferiti.
Come innanzi detto, il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C., la quale ha lamentato che, nel corso della sua attività istruttoria, in relazione alla stagione sportiva 2022-2023, la Monterosi Tuscia FC Srl. ha assunto una condotta dilatoria, non riscontrando tempestivamente le richieste di informazioni e di documentazione che le venivano inoltrate e che, inoltre, le risposte fornite erano carenti e non adeguate.
Quanto evidenziato dalla Co.Vi.So.C. ha trovato conferma negli atti di indagine della Procura Federale.
Dalla lettura della corrispondenza intervenuta nel periodo 17 novembre 2022 – 21 dicembre 2022 tra la Co.Vi.So.C. e la Monterosi Tuscia FC Srl e dei relativi allegati risulta che le risposte fornite dalla società, oltre che essere effettuate oltre il termine assegnato, erano carenti, non adeguate e non sufficientemente documentate.
In particolare, con nota del 17 novembre 2022, Prot. n. 6388/2022, la Co.Vi.So.C. ha chiesto alla società informazioni, da rendere entro la data del 24 novembre 2022, riguardo al versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a 95.080,00 euro) e dei contributi Inps (per un importo pari a 78.831,00 euro) relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio e 31 agosto 2022 tramite compensazione con un credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Ha richiesto, particolarmente, di precisare (con l’opportuna evidenza documentale):
- il quadro normativo ed interpretativo ufficiale che presiede allo specifico istituto del credito d’imposta di cui trattasi;
- gli adempimenti fattuali e documentali posti in essere al fine di maturare il credito d’imposta poi impiegato in compensazione;
- l’assetto documentale e probatorio idoneo a dare conto della corretta maturazione del credito d’imposta.
La Monterosi Tuscia FC Srl ha risposto con una missiva in data 19 novembre 2022, allegando l’attestazione di revisione, a cura del dott. Alessandro Pinna, emessa in data 9 settembre 2022.
La Co.Vi.So.C. ha ritenuto insoddisfacente il riscontro avuto, e, con lettera del 24 novembre 2022, Prot. 6445/2022, ha rappresentato alla società che le informazioni fornite non erano complete, assegnando alla stessa il nuovo termine del 30 novembre 2022 per averle in via esaustiva, con dettaglio in merito a:
- quali siano stati gli obiettivi perseguiti con le attività svolte;
- quale siano state le modalità attraverso cui tali obiettivi sono stati perseguiti e ciò sia in termini cronologici che operativi;
- quale sia stato il personale incaricato dell’attività formativa;
- quali siano stati i soggetti che hanno fruito dell’attività formativa;
- ogni altra informazione giudicata utile per consentire un corretto apprezzamento della specifica attività e degli obiettivi perseguiti e raggiunti.
La Co.Vi.So.C altresì ha richiesto di trasmettere tanto i piani formativi quanto i fogli che dovevano essere stati sottoscritti in occasione dell’attività formativa da parte di tutti gli interessati.
Il 12 dicembre 2022 la Co.Vi.So.C ha inviato alla Monterosi Tuscia FC Srl nuovo sollecito attraverso nuova missiva (prot. n. 6491/2022), sottolineando come non fosse pervenuto, fino a quel momento, alcun riscontro alla richiesta istruttoria indicata.
Pertanto, la Co.Vi.So.C ha invitato nuovamente Monterosi Tuscia FC Srl ad adempiere, rappresentando che l’eventuale inadempimento rappresentava una condotta suscettibile di integrare profili di responsabilità per la violazione dell’obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni previsto dalla normativa di settore.
Il 19 dicembre 2022 il sig. Anthony Hernest Aliano, amministratore delegato della Monterosi Tuscia FC Srl, ha richiesto una proroga del termine, affermando, a giustificazione, di aver riscontrato nella società una disorganizzazione e un indebitamento da pregressi rapporti cui ha dovuto far fronte con immediatezza, dedicando ogni energia personale ed economica affinché la società potesse tornare in una condizione di ordinaria gestione in cui attualmente era stata, secondo l’amministratore, ricondotta.
Il 21 dicembre 2022 la Co.Vi.So.C ha comunicato che la condotta omissiva della società aveva già formato, al tempo, oggetto di esame anche in occasione di una riunione tenutasi prima della ricezione della PEC di Aliano. La richiesta formulata dal Sig. Aliano è stata dunque considerata irrimediabilmente tardiva, anche alla luce del lungo tempo trascorso dallo spirare dei vari termini fissati per il riscontro.
Alla stregua dei fatti, quali risultati dagli atti del procedimento, il Tribunale rileva che, nella fattispecie oggetto del presente procedimento, viene contestata alla società e ai suoi legali rappresentanti la mancata, insufficiente, tardiva risposta a richieste della Co.Vi.So.C. riguardanti l’effettuata compensazione del debito per ritenute IRPEF e contributi INPS (relativi agli emolumenti dei mesi di luglio e agosto 2022) con il credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore tecnologie previste dal PNI 4.0.
Trattasi, quindi, della ipotizzata violazione dell’art. 80, comma 2 lettere a) e b), dell’art. 80 NOIF.
A fronte di tale ipotizzata violazione, quale risultante anche dal capo di incolpazione, appare ultroneo (e, quindi, non fondato) il richiamo all’art. 4, comma 1, CGS, avente natura e funzione residuale (giurisprudenza consolidata); mentre non pertinente appare il richiamo all’art. 31, comma 1, CGS, riferibile al “rilascio delle licenze UEFA e FIFA” e, senza che vi sia stata ulteriore specificazione nel capo di incolpazione, ai “comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica”.
In tal modo inquadrata la fattispecie oggetto del procedimento e la normativa ad essa applicabile, va dato per acquisito in punto di fatto che la società e i suoi legali rappresentanti non hanno risposto o hanno risposto in modo tardivo e insufficiente alle richieste della Co.Vi.So.C., già richiamate nella presente decisione.
Il fatto, peraltro, è stato anche ammesso formalmente e sostanzialmente dai soggetti deferiti, nel momento in cui la società ha richiesto, in data 19 dicembre 2022 (cioè, oltre un mese dalla prima richiesta dell’Organo di controllo), una proroga del (ulteriore ma ultimo) termine datole, rappresentando un previgente “caos societario”.
Tanto è sufficiente per doverosamente affermare la responsabilità dei deferiti.
Quanto al regime sanzionatorio, risulta da applicare la sanzione prevista dall’art. 90, comma 2, NOIF quanto alla società, che si ritiene di determinare nel minimo edittale di euro 10.000,00.
Quanto ai dirigenti, che hanno violato la normativa richiamata, si ritiene di applicare la sanzione dell’inibizione per mesi sei in sostanziale analogia con quanto previsto dal comma 7 dell’art. 31 CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Mauro Fusano, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Anthony Hernest Aliano, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società Monterosi Tuscia FC Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Fabio Micali Carlo Sica
Claudio Sottoriva
Depositato in data 2 marzo 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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