C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 07/12/2022 – Delibera – gara del 3/12/2022 S.S. PIETRO E PAOLO – VIRTUS BOJANO 2011
gara del 3/12/2022 S.S. PIETRO E PAOLO - VIRTUS BOJANO 2011
Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che la gara dei quarti di andata di quella in epigrafe è terminata con il risultato: Virtus Bojano 2011 - S.S. Pietro e Paolo 1-1 (cfr. CU n. 49 del 16-11-2022 pag. 1018; letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe terminava alla fine dei tempi regolamentari sul risultato S.S. Pietro e Paolo - Virtus Bojano 2011 3-3; a questo punto l'arbitro, disattendendo quanto stabilito dal Regolamento della Molise Cup Giovanissimi, faceva disputare due tempi supplementari che si concludevano con il punteggio di 5-4 per la squadra di casa. L’arbitro, quindi, decretava la fine dell'incontro. Osserva questo GST. L'art. 10, comma 5 CGS stabilisce che "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara". La disputa dei due tempi supplementari costituisce sicuramente un mero errore (tecnico) commesso dall'arbitro; a norma del Regolamento della Molise Cup Giovanissimi, infatti, la disputa dei tempi supplementari nelle fasi successive alla prima è prevista esclusivamente quando i tempi regolamentari della gara di ritorno si concludono con lo stesso identico punteggio della gara di andata. Nel caso di specie i due risultati non coincidono e quindi i tempi supplementari non si sarebbero dovuti disputare.
Tutto ciò premesso, questo GST ritiene non conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato conseguito sul campo e pertanto, visti gli artt. 65, comma 1, lettera b e 66, comma 1lettera a CGS
D E C I D E
1) di dichiarare irregolare la gara in epigrafe in quanto non regolarmente svolta; 2) di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe (ex art. 10, comma 5, lettera c CGS); Manda alla Segreteria del CR Molise per i provvedimenti di competenza, al fine della ripetizione della gara in epigrafe. Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati, per quanto in atti.