F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 155/CSA pubblicata del 6 Marzo 2023 – A.S.D. Vastese Calcio 1902
Decisione n. 155/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 176/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Sebastiano Zafarana – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 176/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Vastese Calcio
1902 in data 10.02.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16 febbraio 2023, l’Avv. Stefano Agamennone e uditi il Sig. Elenio Di Filippo e il calciatore Antonio Di Nardo per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Vastese Calcio 1902 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Antonio Di Nardo, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 9 2del 7.2.2023, in relazione alla gara A.S.D. Vastese Calcio 1902 / Avezzano Calcio a r.l. del 5.2.2023 Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo, che ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, ha così motivato il provvedimento: “per avere, a gioco fermo, spintonato con entrambe le mani al petto un calciatore avversario facendolo cadere a terra.”
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, ritenendo la sanzione comminata al proprio tesserato sproporzionata ed eccessivamente afflittiva. Deduce, inoltre, che sia direttore di gara, che il giudice sportivo, non avrebbero valutato l’infrazione in modo corretto.
La condotta del calciatore Di Nardo andrebbe inquadrata, secondo la reclamante, come “gravemente antisportiva” e non “violenta” perché nel caso di specie: a) mancherebbe la cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato; b) il calciatore avrebbe avuto un’errata reazione ad una condotta disdicevole dell’avversario e ciò sarebbe avvenuto in piena trans agonistica; c) il gesto del Di Nardo non avrebbe causato danni all’avversario.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 febbraio 2023 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
La reclamante sostiene che il proprio tesserato avrebbe sì spintonato l’avversario, ma non con eccessiva veemenza, per cui il gesto non dovrebbe essere valutato come violento.
Dalla lettura del referto arbitrale, al quale l’ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara, emerge, al contrario, che nel caso di specie, si è trattato di una condotta violenta.
E’ scritto, infatti, nel referto che il Di Nardo avrebbe spinto “un avversario con entrambe le mani al petto usando vigoria sproporzionata e causando la caduta dell’avversario”
Un comportamento del genere può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dell’avversario, per cui non può non essere considerato violento e sanzionato con la squalifica di 3 gare, così come previsto dall’art 38 del CGS.
Le attenuanti invocate dalla reclamante non possono essere prese in considerazione da parte di questa Corte, perché il fatto che i calciatori fossero in piena trance agonistica non giustifica il comportamento tenuto dal Di Nardo. Così come a nulla rileva che dalla condotta del Di Nardo non siano derivati danni all’avversario, i quali, al contrario, ove esistenti, avrebbero comportato un aggravamento della sanzione.
L’avere agito, poi, in reazione ad un violento colpo subito dall’avversario, non integra il presupposto per l’applicazione della circostanza attenuante ex art 13, comma 1, lett. a), C.G.S., perché “il comportamento o fatto ingiusto altrui” non può essere costituito da un normale fallo di gioco, ma deve integrare un accadimento che esuli dalla normale dinamica del gioco stesso.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla A.S.D. Vastese Calcio 1902 non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce