F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFN-SVE del 10 Marzo 2023 (motivazioni) – GS San Miniato / ACR Siena 1904 Spa – Reg. Prot. 18/TFN-SVE

Decisione/0027/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0018/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Gino Scaccia – Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° marzo 2023, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società GS San Miniato ASD (matr. 750516) nei confronti della società ACR Siena 1904 Spa (matr. 953165) al fine di richiedere il pagamento delle rate maturate nella convenzione del 31 agosto 2022 alla data di presentazione del ricorso, oltre alle rate maturande fino alla data della decisione,

 la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 90, co. 1, CGS dell’8 febbraio 2023, la società GS San Miniato ASD (matr. 750516) ha ritualmente adito questo Tribunale chiedendo la condanna della società ACR Siena 1904 Spa (matr. 953165) al pagamento del rateo scaduto di gennaio 2023 e di quelli eventualmente maturandi fino al momento della decisione, ritenendoli dovuti in forza della “Convenzione Settore Giovanile Femminile” sottoscritta inter partes in data 31 agosto 2022.

Deduce la parte ricorrente di aver garantito tutte le prestazioni derivanti dalla suddetta Convenzione e di aver emesso, per la rata riferita alla mensilità di gennaio 2023, regolare fattura (n. 3 del 31 gennaio 2023) per un importo di euro 5.000,00 oltre IVA (pari a totali euro 6.100,00). Precisa, altresì, di aver provveduto ad inviare all’odierna resistente detta fattura (con pec del 2 febbraio 2023) senza riuscire ad ottenere l’adempimento.

Per l’effetto, la Società GS San Miniato ASD chiede quindi condannarsi l’ACR Siena 1904 Spa al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 6.100.00 per la mensilità di gennaio 2023, oltre alle mensilità maturande al momento della decisione, con gli interessi di mora e il favore delle spese di lite.

Si difende l’ACR Siena 1904 Spa, con tempestiva memoria del 14 febbraio 2023, nella quale deduce l’indeterminatezza e l’indeterminabilità dell’obbligazione di pagamento posta a suo carico stante l’asserita astrattezza dell’unica clausola contrattuale disciplinante i rapporti economici. Detta clausola indicava nel valore massimo di 40.000,00 euro la somma da corrispondersi dalla ACR Siena alla ricorrente quale contributo agli oneri sostenuti per dare adempimento alla sopra menzionata Convenzione. In via gradata, parte resistente chiede la determinazione dell’ammontare relativo alla sola mensilità di gennaio 2023 nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, inferiore ad euro 5.000,00 oltre IVA.

La vertenza, discussa in modalità di videoconferenza nella riunione del 1° marzo 2023, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

La regolazione dei rapporti economici discendenti dalla “Convenzione settore giovanile femminile” – allegata in giudizio da parte ricorrente – è rimessa al capo rubricato “Categoria femminile”, ai sensi del quale: “1. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna a partecipare al Campionato Eccellenza Femminile, per conto dell’ACR Siena; 2. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna, a tesserare almeno 20 ragazze di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini; 3. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna, a partecipare al Campionato Under 15 Nazionale, per conto dell’ACR Siena; 4. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna a partecipare al Campionato Under 17 Nazionale Femminile, per conto dell’ACR Siena. Gli oneri sostenuti per i punti 1 e 2 e 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore a euro 40.000,00 oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella Stagione Sportiva 2022/2023, in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura”.

Giova premettere che la validità della detta Convenzione è stata già comprovata da questo Tribunale che, chiamato dall’odierna ricorrente a pronunciarsi circa la debenza dei ratei scaduti di novembre 2022, dicembre 2022 e pure di quello di gennaio 2023 (all’epoca del giudizio non ancora maturato), con la Decisione n. 25/TFNSVE-2022-2023, ha accertato “il rituale deposito della Convenzione 31 agosto 2022 presso i competenti uffici federali” e dichiarato, in relazione all’assolvimento da parte della Società ricorrente delle obbligazioni discendenti dal rapporto convenzionale, che tale “circostanza non solo è [stata] documentata per tabulas dal GS San Miniato, ma non è neanche [stata] contestata dalla ACR Siena 1904 Spa”.

Anche in questo giudizio la società GS San Miniato ha fornito la prova del pieno adempimento delle prestazioni per le quali si è impegnata sulla base della Convenzione; né la Società ACR Siena ha formulato contestazioni in merito.

Contestazione è sorta piuttosto quanto alla determinazione di tali oneri.

Questo Tribunale, nella sopra richiamata decisione, ha già in proposito dichiarato che la “statuizione contrattuale deve essere infatti intesa, cosi come redatta e concepita, come partecipazione della ACR Siena 1904 Spa agli oneri sostenuti dal GS San Miniato per le attività concordate in convenzione, nella misura massima di euro 40.000,00 oltre iva, da versarsi in 8 rate di pari importo”, a decorrere dalla mensilità di novembre 2022.

Nel silenzio della Convenzione, e in mancanza di una concorde volontà delle parti sul punto, deve ritenersi che la determinazione del contributo della ACR Siena nel massimo di 40.000,00 euro (oltre oneri) sia da riferirsi alla prestazione ‘massima’, vale a dire all’integrale adempimento di tutte e quattro le distinte obbligazioni assunte dalla GS San Miniato. Così è ragionevole interpretare la volontà contrattuale, anche alla luce della previsione del riparto delle somme in 8 ratei di pari importo. Ratei che avrebbero potuto essere proporzionalmente ridotti qualora le obbligazioni assunte fossero state solo parzialmente adempiute o se vi fosse stata contestazione in ordine al loro esatto adempimento; ma che, al contrario, sono dovute nella misura massima di 5.000,00 euro (oltre oneri) in presenza di un adempimento integrale e non contestato da parte resistente.

Che tale interpretazione sia l’unica plausibile è stato confermato dalla Corte federale d’appello che, adita dalla stessa ACR Siena sul gravame della sopra richiamata pronuncia di questo Tribunale, con Decisione/0074/CFA-2022-2023, ha inequivocabilmente e definitivamente stabilito che “la circostanza che – nel rispetto del tetto massimo di euro 40.000,00 – ciascuna rata ammonta ad euro 5.000,00 si evince dall’inciso ‘di pari importo e dal successivo ‘con inizio dalla mensilità di novembre 2022’. […] E non potrebbe essere diversamente sia in forza di quanto previsto dall’art. 1367 c.c. secondo il quale ‘il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, e sia per una ragione di ordine logico, una società dilettantistica non potrebbe farsi carico di anticipare tutti gli oneri finanziari connessi all’esatto adempimento della sua prestazione’”.

La previa emissione di regolare fattura, opportunamente comprovata da parte ricorrente, rende quindi pienamente esigibile il rateo – già maturato al momento della domanda – relativo alla mensilità di gennaio 2023.

Il ricorso è fondato pure con riguardo al rateo mensile maturando fino al momento della decisione, atteso che la Società GS San Miniato ha provveduto ad emettere e a depositare ritualmente, in data 28 febbraio 2023, regolare fattura relativa alla mensilità di febbraio. Nulla osta, quindi, all’immediata esigibilità anche del rateo riferito alla mensilità di febbraio.

In applicazione al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste, come liquidate nella misura indicata in dispositivo, a carico dell’ACR Siena 1904 Spa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla società GS San Miniato ASD e, per l’effetto, condanna la società ACR Siena 1904 Spa al pagamento della somma di complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, in favore della ricorrente. Condanna la società ACR Siena 1904 Spa al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori, se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gino Scaccia                                                           Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 10 marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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