F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 163/CSA pubblicata del 9 Marzo 2023 – A.S.D. Polisportiva Vastogirardi
Decisione n. 163/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 186/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente (relatore)
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 186/CSA/2022-2023, proposto dalla A.S.D. Polisportiva Vastogirardi in data 20.02.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale
LND, di cui al Com. Uff. n. 97 del 14.02.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.02.2023, l’Avv. Patrizio
Leozappa e udito l’Avv. Luciano Ruggero Malagnini per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Polisportiva Vastogirardi ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 97 del 14.02.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Trastevere/Vastogirardi del 12.02.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Makni Nabil la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno”.
La società reclamante, che ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, deduce che il gesto del proprio calciatore integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva punibile con 2 giornate di squalifica e non già di quella violenta, ravvisata e punita con le 3 giornate comminate e chiede, pertanto, la derubricazione del comportamento del Makni Nabil e la riduzione della sanzione, invocando a supporto un certo numero di precedenti di questa Corte.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 febbraio 2023, per la parte reclamante è comparso l’Avv. Luciano Ruggero Malagnini, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Il referto arbitrale, cui, come noto, deve attribuirsi, ex art. 61, comma 1, C.G.S., il rango di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento tenuto in campo dai tesserati, attesta quanto segue: “Colpisce con un pugno all’altezza del volto un avversario con il pallone in gioco, non a distanza di gioco”.
Tali risultanze degli atti ufficiali di gara confermano la gravità del fatto sanzionato e privano di fondamento le doglianze della reclamante, atteso che il pugno con il quale Makni Nabil ha colpito in faccia l’avversario costituisce, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, una condotta violenta, per la sua attitudine a compromettere, anche seriamente, l’incolumità altrui, in particolare quando rivolta, come nel caso di specie, verso il viso dell’avversario, parte del corpo particolarmente delicata. Che il pallone fosse in gioco nel frangente non può costituire circostanza né attenuante, né, tanto meno, esimente, considerato che l’arbitro ha avuto cura di precisare che l’azione era in corso di svolgimento a distanza rispetto ai due calciatori in esame.
La qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, pertanto, risulta corretta e congrua è la sanzione per essi conseguentemente irrogata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce