F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 164/CSA pubblicata del 9 Marzo 2023 – SSDARL POL. SANTA MARIA CILENTO
Decisione n. 164/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 180/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 180/CSA/2022-2023, proposto dalla SSDARL POL. SANTA MARIA CILENTO in data 14.02.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale- Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 febbraio 2023, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l’avv. Giovanni Calabrese per la società reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La SSDARL POL. SANTA MARIA CILENTO ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore DIOP Oumar, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023, in relazione alla gara ASD CANICATTÌ/SSDARL POL. SANTA MARIA CILENTO del 05.02.2023 — Campionato Nazionale di Serie D-Girone I.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto".
La Società nel reclamo sostiene che è stata effettuata una ricostruzione esagerata dei fatti, in quanto il calciatore ha posto in essere un comportamento non meritevole di una sanzione così grave.
Detta condotta sarebbe stata infatti connotata da buona fede e sarebbe stata priva di volontarietà e aggressività.
Chiede, inoltre, l’applicazione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del C.G.S.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
La condotta posta in essere dal calciatore DIOP Oumar concretizza sicuramente una fattispecie violenta, così come descritta dall'art. 38 del C.G.S.
La società non disconosce i fatti, ma ne offre una ricostruzione completamente diversa, meno grave, in contrasto con il referto arbitrale che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova.
Detto referto, così come riportato dall’assistente dall'arbitro n. 1, Sig. Davide Fenzi, testualmente recita: "Al 10° s.t. richiamo l’attenzione dell’A.E. in quanto il n. 5 ospite sig. Diop Oumar (Soc. Polisportiva Santa Maria Cilento) colpiva a gioco fermo, con mano aperta, in maniera volontaria, il volto di un giocatore avversario, facendo cadere a terra lo stesso, ma senza procurargli dolore."
Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione in termini di condotta violenta, consumata, tra l’altro, a gioco fermo, con volontarietà ed attingendo al volto il giocatore avversario.
Il Collegio non ritiene che nella condotta descritta dal referto ufficiale di gara siano ravvisabili elementi per concedere le circostanze attenuanti, di cui all'art. 13, comma 2, del C.G.S., così come richiesto dalla Società reclamante.
Tutto ciò considerato, il reclamo proposto dalla SSDARL POL. SANTA MARIA CILENTO, deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato