F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 172/CSA pubblicata del 15 Marzo 2023 – U.S.D. Fezzanese Calcio 1930
Decisione n. 172/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n 185/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 185/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930 in data 17.02.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 58 del 14.02.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28 febbraio 2023, l’Avv. Stefano Agamennone e udito l’Avv. Francesco Rondini per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti all’allenatore Cristiano Rolla, di cui al Com. Uff. n. 58, in relazione alla gara Pontdonnaz Honearad-Fezzanese
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “allontanato per essere entrato sul terreno di gioco protestando con termini irriguardosi all’indirizzo della terna arbitrale, nell’uscire dal terreno di gioco reiterava la condotta irriguardosa e irridente. Al termine della gara bloccava la terna arbitrale pretendendo spiegazioni sulla scelta arbitrale”
La U.S.D. Fezzanese Calcio ritiene la misura della sanzione comminata al proprio allenatore eccessiva, in considerazione della reale dinamica dei fatti e del comportamento dallo stesso tenuto. Il sig. Rolla, nell’uscire dal terreno di gioco, non avrebbe profferito nulla all’indirizzo della terna arbitrale, né, prima dell’allontanamento, avrebbe subito richiami.
Secondo la reclamante, inoltre, il Giudice non avrebbe tenuto conto delle attenuanti generiche e della mancanza della recidiva.
La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto nei limiti che si espongono.
La reclamante sostiene che il proprio allenatore sarebbe entrato per circa un metro sul terreno di gioco per protestare contro una decisione assunta dall’arbitro, senza profferire espressione irriguardosa.
Il referto dell’assistente dell’arbitro n. 1, sig. Marcello Getto, al quale l’ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, attesta invece che il Rolla, dopo essere entrato sul terreno di gioco per manifestare il proprio dissenso contro una decisione assunta dall’arbitro, ha pronunciato un’espressione irriguardosa all’indirizzo della terna arbitrale (“Mano, ce ne avete annullati due buoni e ora convalidate questo! Vergognatevi”) e che successivamente, nell’abbandonare il terreno di gioco ed a fine gara, reiterava le proteste con toni irriguardosi (“applaudiva in maniera ironica e mi urlava ‘Bravo Fenomeno e con questo sono tre!’”), bloccando la terna e chiedendo alla stessa insistentemente spiegazioni sulle reti annullate.
In considerazione del complesso della condotta e del tenore irriguardoso e non ingiurioso delle frasi proferite dall’allenatore, non ricorrendo gli estremi per l’applicazione delle invocate attenuanti generiche, la Corte ritiene che, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett.
a), C.G.S., il reclamo proposto dalla società Fezzanese Calcio possa essere accolto riducendo la squalifica comminata da 4 a 3 giornate.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce