LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 257 del 07.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ibrahim Adama DIARRASSOUBA/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Ibrahim Adama DIARRASSOUBA/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 08.02.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore DIARRASOUBA Adama Ibrahim ricevuto a mezzo pec il 7.12.2022, regolarmente notificato alla ASD Lornano Badesse Calcio.
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)
PRESO ATTO
che il resistente ha presentato le proprie memorie difensive in data 31.01.2023 ovvero oltre il termine stabilito dall’art.28, comma 5 del Regolamento L.N.D. nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza, nonché delle memorie di replica del ricorrente datate 1.02.2023;
VALUTATI
comunque i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente e il resistente entrambi virtualmente avvisati e presenti, attraverso i propri delegati all’udienza dell’8.02.2023
OSSERVA QUANTO SEGUE
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Lornano Badesse Calcio, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 13.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 10.400,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD Lornano Badesse Calcio al “pagamento della somma di Euro 2.600,00”.
Per quanto riguarda la memoria difensiva fermo restando quanto sopra osservato e volendo per un istante non considerare l’inammissibilità della costituzione dell'associazione, giova evidenziare come, nel merito della memoria presentata, rispetto alla compensazione tra l’importo chiesto dal calciatore e quello che l’associazione asserisce di avere corrisposto – pro quota – a titolo di spese di alloggio che, dalla documentazione prodotta dalla resistente, non emerge in alcun modo che tali corresponsioni siano state eseguite in pagamento parziale del compenso pattuito con l’accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore. Tale profilo risulta, quindi, come già statuito dal T.F.N. nel C.U. n. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017 del 7.3.2017 (controversia nella quale la società chiedeva di ridurre il residuo credito del calciatore per quanto da essa versato a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo), del tutto irrilevante in quanto è evidente che l’aver corrisposto le spese di vitto “costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, di talché, non risultando prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, la pretesa azionata – da quest’ultimo – è legittima”.
Lo stesso T.F.N. ha, peraltro, riconosciuto in un’altra decisione contenuta sempre nel predetto C.U. “che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell’accordo economico sottoscritto”.
I principi fissati dal T.F.N. nelle decisioni che precedono sono, peraltro, stati confermati – inter alia – dallo stesso Organo anche in altre decisioni contenute nei successivi CC.UU. n. 21 del 23.3.2017, n. 23 del 5.5.2017 e n. 25 del 29.5.2017, nonchè da ultimo con le Decisioni n. 23/TFNSVE-2022-2023 del 26.1.2023 e n. 0024/TFNSVE-2022-2023 del 30.1.2023 che hanno confermato due decisioni emesse da questa Commissione (cfr. C.U. n. 173 del 22.12.2022 – decisioni Cosimo SALATINO/POL. VASTOGIRARDI e Michele Guida/POL. VASTOGIRARDI.
Il calciatore, con memoria integrativa trasmessa il 1.02.2023, dopo aver evidenziato l’inammissibilità della costituzione, come già confermato sopra, circa la richiesta di riduzione ad equità rispetto alla compensazione delle spese di alloggio asserisce che tali spese sono state concesse a titolo di liberalità e nullo può essere imputato in diminuzione del compenso pattuito pertanto, verificata la documentazione presente nel fascicolo in analisi la C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la ASD Lornano Badesse Calcio debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 2.600,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Lornano Badesse Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. DIARRASOUBA Adama Ibrahim dell’importo di euro 2.600,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla ASD Lornano Badesse Calcio di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.