LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 257 del 07.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Fabio GONELLA/F.B.C.CASALE ASD

 

RICORSO DEL CALCIATORE Fabio GONELLA/F.B.C.CASALE ASD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 8.2.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Fabio Gonella del 15.11.2022, ricevuto a mezzo pec il 25.11.2022 e regolarmente notificato, in pari data, alla F.B.C. Casale A.S.D. (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della F.B.C. Casale A.S.D. (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.), seppur ritualmente vocata nel procedimento;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del proprio difensore (giusta delega depositata in atti), all’udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la F.B.C. Casale A.S.D., per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 23.7.2022), nel quale è previsto un compenso globale annuo lordo di euro 16.000,00.

Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che l’associazione nulla gli ha versato alla data del 14.11.2022 e che, conseguentemente, la stessa è sua debitrice della somma di euro 5.363,60, ottenuta moltiplicando l’importo giornaliero di euro 46,64 (derivante dalla divisione tra il compenso globale lordo di euro 16.000,00 e il numero complessivo dei giorni – 345 – previsti dall’accordo economico) per la durata del rapporto economico “fino al 14.11.2022” (i.e. 115 giorni). Il calciatore ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna dell’associazione “al pagamento della somma ancora dovuta e maturata sino alla data del 14.11.2022 e pari ad euro €.5.363,60 oltre interessi, in relazione all’accordo economico debitamente sottoscritto dalle parti e/o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia; con vittoria di spese e competenze legali”, riservandosi, inoltre, di depositare un ulteriore ricorso nell’ipotesi in cui le anche somme dovute per il periodo 15.11.2022-30.6.2023 non dovessero essergli corrisposte.

All’udienza dell’8.2.2023 il difensore del ricorrente si è riportato al proprio scritto difensivo, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la F.B.C. Casale A.S.D. non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dal Sig. Gonella, con la conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al quantum debeatur si rileva, poi, come il calcolo “su base giornaliera” proposto dal ricorrente sia conforme al criterio adottato da questa Commissione e sia, comunque, corretto anche da un punto di vista aritmetico.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la F.B.C. Casale A.S.D. debba essere condannata al pagamento dell’importo ivi precisato nelle conclusioni pari ad euro 5.363,60, oltre agli interessi dal dovuto al soddisfo.

Non si ritiene, invece, che ricorrano nel caso di specie i presupposti per la condanna alle spese chiesta dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la F.B.C. Casale A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Fabio Gonella dell’importo di euro 5.360,60, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla F.B.C. Casale ASD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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