FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 279/AA del 14/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – QUARTO ASD WARRIORS CALCIO BARI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 522 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Nicola QUARTO e della società A.S.D. WARRIORS CALCIO BARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA QUARTO, iscritto nell’albo dei tecnici e all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Warriors Calcio Bari, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 24 del 15 dicembre 2022 della Delegazione Provinciale di Bari della Lega Nazionale Dilettanti sul quale venivano resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito alla gara Warriors Calcio Bari – Molfetta Sportiva 1917 disputata in data 11 dicembre 2022 e valevole per il campionato di Terza Categoria Bari (squalifica per 5 gare del sig. Nicola Quarto), a mezzo di un “post” pubblicato sul proprio profilo personale del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro e dell’osservatore arbitrale del citato incontro, nonché della classe arbitrale nel suo complesso;

A.S.D. WARRIORS CALCIO BARI, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maddalena ITALIANO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. WARRIORS CALCIO BARI, e dal Sig. Nicola QUARTO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Nicola QUARTO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. WARRIORS CALCIO BARI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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