FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 284/AA del 20/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –SCHELLER A.S.D. NUOVA OREGINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 342 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Xaver Ingo SCHELLER e della società A.S.D. NUOVA OREGINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

XAVER INGO SCHELLER, calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Nuova Oregina srl, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 27.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D Nuova Oregina srl, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. NUOVA OREGINA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il soggetto avvisato ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo d’incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore GEMELLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA OREGINA, e dal Sig. Xaver Ingo SCHELLER;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Xaver Ingo SCHELLER, e di € 200 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA OREGINA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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