FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 286/AA del 20/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –PAMPALONI BERNINI ASD FIGLINE 1965

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 260 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo PAMPALONI, Marco BERNINI, e della società A.S.D. FIGLINE 1965, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO PAMPALONI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Figline 1965, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per aver affidato, non tesserandolo, per la stagione sportiva 22-23 il ruolo di Direttore Sportivo del Settore Giovanile della A.S.D. Figline 1965 al Sig. Marco Bernini, soggetto iscritto all'albo del Settore Tecnico, senza che questi avesse chiesto ed ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione dell'iscrizione dal Ruolo degli Attivi, e per aver consentito che il Bernini svolgesse attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per aver consentito e non impedito al sig. Marco Bernini, soggetto iscritto all'albo del Settore Tecnico, di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento di calciatori, avendo questi svolto attività di procacciatore di calciatori per la società A.S.D. Figline 1965 nella stagione sportiva 22-23; Marco BERNINI, all’epoca dei fatti soggetto iscritto all'albo del Settore Tecnico non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Figline 1965, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per aver espletato - senza aver chiesto ed ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione dell'iscrizione dal Ruolo degli Attivi - attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, ovvero l'attività di Direttore Sportivo del Settore Giovanile della A.S.D. Figline 1965 nella stagione sportiva 22-23, nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per aver trattato direttamente o indirettamente e comunque per aver svolto attività collegate al trasferimento ed al collocamento di calciatori, avendo svolto attività di procacciatore di calciatori per la società A.S.D. Figline 1965 nella stagione sportiva 22-23; A.S.D. FIGLINE 1965, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo PAMPALONI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FIGLINE 1965, e dal Sig. Marco BERNINI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo PAMPALONI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Marco BERNINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FIGLINE 1965;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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