F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 140/TFN – SD del 27 Marzo 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 10601/116pf22-23/GC/blp del 26 ottobre 2022 nei confronti del sig. E. M. + altri – Reg. Prot. 76/TFN-SD

Reg. Prot. 129/TFN-SD

Decisione/0140/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0076/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Roberto Proietti – Vice Presidente

Andrea Fedeli – Componente

Andrea Giordano – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10601/116pf22-23/GC/blp del 26 ottobre 2022 nei confronti dei sigg.ri E. M., S. C., G. M., S. G. V. e D. O.,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 26 ottobre 2022, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS, a carico dei Sigg.ri E. M., S. C., G. M., S. G. V. e D. O., per rispondere della invocata violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, CGS, con l’art. 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti, per avere gli stessi, secondo quanto prospettato nel deferimento, la notte tra il 18 e il 19 gennaio 2020, in concorso tra loro e ciascuno con un proprio autonomo apporto causale, dopo aver condotto una giovane donna presso una abitazione sita in Omissis che la Società Omissis (oggi Omissis) aveva locato in uso a taluni propri tesserati ed essersi intrattenuti con la stessa abusandovi sessualmente.

La fase istruttoria

Il procedimento è stato aperto all’esito dell’attività istruttoria ritualmente compiuta dalla Procura Federale e, più segnatamente, dell’acquisizione della segnalazione in atti della Procura Generale dello Sport del 14 luglio 2022, nonché degli atti dell’indagine relativa al procedimento penale n. …../2020 RG. NR.; segnalazione e atti da cui sarebbe emersa l’asserita violazione, da parte dei Sigg.ri Omissis, dell’art. 4, comma 1, CGS, in combinato disposto con l’art. 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per avere i deferiti adottato atti scorretti e/o violenti, nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2020, ai danni di una giovane donna, che sarebbe stata indotta a rapporti sessuali.

All’esito di un originario intendimento di archiviazione, avanzato dalla Procura Federale in data 19 agosto 2022, la Procura Generale dello Sport ha inviato una nota datata 12 settembre 2022, con il quale, in ragione della “gravità dei fatti di cui parrebbero essersi resi protagonisti i tesserati”, ha invitato la Procura Federale a notificare ai suddetti la comunicazione di conclusione delle indagini.

La Procura Federale, ritenendo di aderire all’invito, ha, quindi, notificato, a carico dei prefati deferiti, la detta comunicazione di conclusione delle indagini (prot. n. 6754/116 pf22-23/GC/blp) di cui all’art. 123 CGS, nella quale ha evidenziato la particolare gravità delle condotte in contestazione, tali da configurare autonome fattispecie di rilievo penale, in ogni caso violative del precetto di cui all’art. 4 CGS, oltre alle conseguenze pregiudizievoli occorse all’immagine della FIGC a seguito dell’eco mediatica dei citati contegni.

È seguita la notificazione del deferimento per cui, oggi, è causa.

La fase predibattimentale

Per i deferiti Sigg.ri C., M., V. e O., si è costituito l’Avv. Luca Bronzato.

Dopo brevi premesse sullo svolgimento dell’iter prodromico al deferimento, ha eccepito l’insussistenza dei presupposti della contestata violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per avere la Procura Federale unicamente raccolto la documentazione del procedimento penale “senza, di fatto, svolgere alcuna attività di indagine” (così, la pag. 3 della memoria difensiva del 18 novembre 2022) ed essere i fatti oggetto del deferimento sprovvisti di rilevanza sportiva.

In particolare, secondo la parte, un soggetto potrebbe essere deferito “unicamente se si ritenga abbia violato una o più delle norme federali” (pag. 4 della memoria); cosa che difetterebbe nel caso di specie, non ricorrendo una norma che preveda la violazione dei valori sportivi.

Difetterebbe, ad avviso dei deferiti, una condotta comunque riferibile all’attività sportiva.

La parte ha, poi, chiesto sospendersi il procedimento, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 111, comma 7, CGS, e segnatamente dovendosi attendere la definizione del giudizio penale.

In ogni caso, secondo i deferiti, l’attività di indagine della Procura si presenterebbe “assai lacunosa e priva di riscontri certi” (pag. 6 della memoria).

La parte ha, quindi, concluso chiedendo il proscioglimento dei deferiti e, solo in subordine, la sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale n. 756/2020 RG. NR.; in via istruttoria, ha chiesto l’audizione di tutti i soggetti deferiti.

La riunione del 21 novembre 2022

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 21 novembre 2022.

Sono comparsi, per la Procura Federale, l’Avv. Enrico Liberati; per i deferiti C., M., V. e O., è comparso l’Avv. Luca Bronzato, mentre, per il deferito M., è stato presente l’Avv. Roberto Canevaro.

In ragione dell’assenza giustificata del deferito M., impossibilitato a partecipare all’udienza, i difensori di tutte le parti hanno formulato istanza congiunta di rinvio della trattazione del procedimento alla data del 13 marzo 2023, con sospensione dei termini e salvezza dei diritti di prima udienza.

Le successive difese delle parti

Per il deferito M., ha depositato memoria difensiva l’Avv. Roberto Canevaro.

La parte ha segnatamente dedotto l’insussistenza, nel caso di specie, di condotte rilevanti nell’ambito disciplinare sportivo; le norme sportive avrebbero, secondo la prospettazione della difesa, carattere speciale, risultando per l’effetto insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi la carenza di giurisdizione del Giudice Sportivo; in via principale, il proscioglimento del M. dai formulati capi di incolpazione; in subordine, la sospensione del procedimento sino alla definizione del giudizio penale con sentenza di condanna passata in giudicato; in via istruttoria, l’audizione dei tesserati deferiti e dei rispettivi difensori.

I deferiti C., M., V. e O. hanno depositato una seconda memoria difensiva in data 10 marzo 2023, ribadendo l’assenza di rilevanza sportiva dei fatti oggetto del deferimento e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

La riunione del 16 marzo 2023

Il dibattimento è stato, quindi, celebrato in data 16 marzo 2023, in apertura del quale il Presidente del Tribunale ha richiesto alle parti di affrontare preliminarmente il problema della giurisdizione del Tribunale.

Per la Procura Federale, l’Avv. Enrico Liberati si è riportato al deferimento.

Per i deferiti l’Avv. Luca Bronzato (in difesa dei deferiti C., M., V. e O.) e l’Avv. Roberto Canevaro (in difesa del deferito M.) hanno richiamato le difese spiegate nelle rispettive memorie difensive, insistendo per l’insussistenza della giurisdizione del Giudice Sportivo.

La decisione

Deve pregiudizialmente delibarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dai deferiti.

L’eccezione è fondata.

E, invero, l’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, nel disegnare l’ambito di applicazione oggettivo, testualmente prevede che “Il presente Codice di giustizia sportiva […] disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l’ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)”.

Nella stessa ottica, l’articolo 4 del medesimo Codice di Giustizia, la cui violazione è stata contestata dalla Procura Federale, prevede sì l’ampia e generale clausola dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità”, ma lo fa con specifico e testuale riferimento a “ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Le previsioni si pongono nel solco del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, di conversione della L. 17 ottobre 2003, n. 280, recante disposizioni urgenti in materia sportiva.

L’articolo 1 del decreto-legge riecheggia il dettato dell’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale”.

Il principio autonomista deve, tuttavia, dialogare con i principi che informano l’ordinamento statale, in cui quello sportivo si inquadra.

L’articolo 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, cit., fa sì che l’autonomia non si risolva in autoreferenziale astrazione: “I rapporti tra l’ordinamento e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

L’ordinamento sportivo cede il passo a quello statale allorché la vicenda controversa non sia, per il primo, rilevante; risolvendosi la rilevanza nell’esistenza di un legame effettivo con il sistema domestico.

I fatti oggetto del deferimento trovano compiuta descrizione negli atti del processo penale, ove è stata contestata la conduzione, da parte dei deferiti, di una giovane donna – estranea all’ordinamento sportivo – presso una abitazione e nella induzione della stessa a rapporti sessuali.

Emerge, dunque, la commissione dei fatti nottetempo, in un immobile privato, ai danni di un soggetto terzo rispetto al plesso sportivo e al di fuori di manifestazioni o eventi sportivi di sorta.

Ferma l’oggettiva e assai rilevante gravità delle condotte, per come prospettate nell’atto di deferimento, l’irrogazione di sanzioni che a tale gravità si correlino presuppone pur sempre la riferibilità o riconducibilità dei singoli contegni a un’attività propriamente sportiva; cosa che non sussiste nel caso che ne occupa, invero sussumibile nell’alveo della sfera privata degli odierni deferiti. Difetta quel nesso con l’ordinamento domestico che radica la giurisdizione di questo Tribunale, per rivestire i fatti controversi rilevanza per il solo ordinamento statale.

In senso analogo si è espressa la giurisprudenza con riferimento a controversie similari.

Emblematica appare la decisione n. 66 del 2020, con la quale il Collegio di Garanzia del CONI, proprio in relazione a contestazioni afferenti al dovere di lealtà sportiva, dopo aver premesso che “[…] il bonus vir sportivo rispetta e onora gli impegni assunti e osserva la regolamentazione di riferimento; ma detti impegni e regolamentazione devono comunque attenere all’ambito dell’attività sportiva” (Collegio di Garanzia, 10 novembre 2020, n. 66, § 2.5.2, pag. 12), ha coerentemente riconosciuto la necessità che il fatto oggetto dell’addebito disciplinare sia sempre riferito a tale contesto “prettamente sportivo” (Collegio di Garanzia, n. 66/2020, cit., § 2.6, pag. 12).

Dal chiaro tenore della giurisprudenza del Collegio di Garanzia non si sono discostate le decisioni del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, che, nel custodire l’autonomia dell’ordinamento sportivo, non hanno mai disconosciuto il fisiologico limite che a tale autonomia si ricollega: l’effettiva riferibilità al contesto domestico del fatto oggetto dell’addebito disciplinare; ciò in piena sintonia con l’insegnamento della Corte Costituzionale (cfr. le sentenze C. cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e C. cost., 25 giugno 2019, n. 160).

Deve essere, in definitiva, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale. È assorbita ogni altra questione nel rito e nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 27 marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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