FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 297/AA del 28/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –MAESTRELLO ZANGRANDI ASD CAPRINO POL TEAM SAN LORENZO P ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 301 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Lino MAESTRELLO e Pietro Giovanni ZANGRANDI, e delle società ASD CAPRINO e POL. SAN LORENZO P ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

LINO MAESTRELLO, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2022-2023) Presidente della società ASD Caprino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito al sig. Nigro Massimiliano tesserato in qualità Collaboratore del Settore Tecnico per la società ASD Caprino stagione sportiva 22-23, di svolgere, dall'inizio della stagione sportiva 2022-2023 e fino al 13 novembre 2022, l’attività di allenatore della prima squadra in favore della predetta società, militante nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione e tesseramento a tal titolo, nonché privo di deroga da parte del Comitato Regionale Veneto;

PIETRO GIOVANNI ZANGRANDI, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2021- 2022) Presidente della società Pol. Team San Lorenzo P. ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito al sig. Nigro Massimiliano tesserato in qualità di Dirigente per la società Pol. Team San Lorenzo P. ASD stagione sportiva 2021- 2022, di svolgere dall'inizio della stagione sportiva 2021-2022 e fino al mese di aprile 2022, l’attività di allenatore della prima squadra in favore della predetta società, militante nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo;

ASD CAPRINO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti suesposti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

POL. SAN LORENZO P ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti suesposti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lino MAESTRELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CAPRINO, e dal Sig. Pietro Giovanni ZANGRANDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. SAN LORENZO P ASD;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Lino MAESTRELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro Giovanni ZANGRANDI, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CAPRINO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. SAN LORENZO P ASD;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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