FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 300/AA del 28/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VESCOVI US TRIESTINA CALCIO 1918
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 353 pf 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Fiorenza VESCOVI, e della società US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
FIORENZA VESCOVI, allenatore UEFA C – cod. 157.019 – all’epoca dei fatti tesserata in qualità di tecnico della squadra femminile under 15 nazionale per la Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver posto in essere una condotta denigratoria in danno della calciatrice Martina PACOR;
US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal tecnico Fiorenza VESCOVI così come riportati nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Fiorenza VESCOVI, dal Sig. Simone Giacomini, in qualità di Presidente, per conto della società US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per la Sig.ra Fiorenza VESCOVI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.