C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 19/12/2022 – Delibera – APPELLO DELLA U.S.D. VIRTUS BARISCIANO AVVERSO LA SQUALIFCA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE IANNARELLI DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS BARISCIANO – POPOLI CALCIO , DISPUTATA IL 4.12.2022 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE “A” (C.U. n° 39, DEL 7.12.2022 – C.R.A).

APPELLO DELLA U.S.D. VIRTUS BARISCIANO AVVERSO LA SQUALIFCA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE IANNARELLI DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS BARISCIANO – POPOLI CALCIO , DISPUTATA IL 4.12.2022 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE “A” (C.U. n° 39, DEL 7.12.2022 – C.R.A).

Con appello ritualmente proposto, la società U.S.D. Virtus Barisciano ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. perché il calciatore Iannarelli, con la palla distante, colpiva con una testata un calciatore avversario generando tensione tra le due squadre. Ha dedotto l’appellante che l'episodio oggetto di controversia non può essere annoverato come un gesto violento, poiché il calciatore avversario non ha riportato lesioni o danni, né si è reso necessario l'intervento dei sanitari di parte e che, quindi, quanto descritto nel referto non è ascrivibile ad una constatazione visiva diretta del direttore di gara, peraltro non supportata da elementi tangibili degni di nota, ma è il frutto di una ricostruzione sommaria e parziale dedotta dalle dichiarazioni intese in campo, dovendosi, quindi, ricondurre l'accaduto ad un probabile contatto fisico avvenuto fra i calciatori, entrambi corresponsabili ma in maniera difforme dalle modalità descritte. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla U.S.D. Virtus Barisciano deve essere respinto in quanto contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, il calciatore Iannarelli Daniele ha, volontariamente, colpito l’avversario con una forte testata che ha provocato dolore allo stesso tanto che il gioco è rimasto fermo per 6/7 minuti in attesa che potesse riprendersi. Nello stesso supplemento di rapporto rimesso a questa Corte, l’arbitro ha, altresì, precisato che il calciatore che aveva subito l’aggressione non aveva avuto alcun contatto fisico che potesse avere ingenerato una reazione violenta da parte dello Iannarelli. La sanzione va, quindi, confermata anche in considerazione di quanto avvenuto tra opposti calciatori e dirigenti a seguito del comportamento tenuto dallo stesso calciatore. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

 di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.

 

 

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