C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 12/01/2023 – Delibera – Gara del 20/12/2022 VIGOR LANCIANO – FUTSAL VASTO

Gara del 20/12/2022 VIGOR LANCIANO - FUTSAL VASTO

Il Giudice Sportivo La Società A.S.D. Vigor Lanciano propone ricorso, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, avverso l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe (terminata con il risultato di 3 a 5), prosecuzione della gara del 19.11.2022 sospesa per impraticabilità del campo al minuto 13º del primo tempo. In particolare, la predetta Società lamenta la posizione irregolare del calciatore della squadra avversaria sig. Notarangelo Jari, nato il19.10.2004, che non avrebbe potuto prendere parte all'incontro del 20.12.2022 in quanto, alla data della disputa della gara interrotta del 19.11.2022, era tesserato con altra Società (la A.S.D. Roma Calcio a 5). Chiede, pertanto, sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della A.S.D. Futsal Vasto. La ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla Società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., la quale ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni. Ai sensi dell'art. 33, comma 4 lett. b), del Regolamento della L.N.D., "La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:...b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell'interruzione...". Dall'esame della documentazione in possesso del C.R. Abruzzo è emerso che il calciatore Notarangelo Jari, nato il 19.10.2004, è stato tesserato dalla A.S.D. Futsal Vasto con decorrenza 1.12.2022; lo stesso, pertanto, non poteva prendere parte all'incontro del 20.12.2022, prosecuzione della gara del 19.11.2022. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 - lett. a), 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. Futsal Vasto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0 a favore della A.S.D. Vigor Lanciano; 2) di accreditare la tassa di reclamo.

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