C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 19/01/2023 – Delibera – Gara del 9/ 1/2023 CASALBORDINO – ORTONA CALCIO

Gara del 9/ 1/2023 CASALBORDINO - ORTONA CALCIO

Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso presentato, nel rispetto dei termini procedurali, dalla S.S.D. Ortona Calcio avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, sospesa in via definitiva dall'arbitro al minuto 37 del secondo tempo per una rissa tra calciatori (sul risultato di 2 a 1). - Preso atto che la Società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, CGS, e che questa non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Tenuto conto che nel referto di gara e nel successivo supplemento di rapporto, richiesto da questo G.S. a maggior chiarimento dei fatti, l'arbitro riferisce che al minuto 31 del s.t., dopo aver espulso il calciatore Iezzi Umberto, della Società Casalbordino, ed il calciatore Majo Jacopo, della Soc. Ortona Calcio, che si colpivano vicendevolmente, si accendeva una rissa tra i giocatori di entrambe le squadre. Nella circostanza l'arbitro, a causa della confusione, non riusciva ad identificare i calciatori coinvolti e, ritenendo di non poter più continuare nella direzione della gara, ne decretava la sospensione definiva al minuto 37 del s.t... - Rilevato che nel ricorso in esame la Società Ortona Calcio si limita a riportare la propria versione dei fatti, senza formulare richieste specifiche a questo G.S., e che, peraltro, detta ricostruzione si discosta dalla cornice fattuale delineata nel referto arbitrale, il quale gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS. - Considerato, pertanto, che il ricorso in esame risulta generico e non supportato da idonea motivazione, dovendosi dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 49, comma 4, del C.G.S.. - Osservato, comunque, che i fatti così come descritti nel referto arbitrale e nel supplemento di rapporto non sembrano aver determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità dei calciatori o del direttore di gara, né si riferisce di azioni violente e/o intimidatorie nei suoi confronti, di modo che appare ragionevole supporre che nell'occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l'incontro in piena autonomia di giudizio. Per di più, l'arbitro non ha dimostrato di aver esperito tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità, né di aver adottato o almeno cercato di adottare i provvedimenti di competenza, previsti per i casi specifici, prima di decretare la sospensione dell'incontro. - Per quanto sopra, questo Giudice non ravvisa la presenza di elementi per l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno delle società coinvolte, ritenendo invece di dover disporre la ripetizione dell'incontro. Tutto ciò premesso e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 48 del 12.01.2023 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 49, 65 e 67 del CGS,

DELIBERA

1) di respingere il ricorso della S.S.D. Ortona Calcio perché inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2) di disporre la ripetizione della gara in oggetto, demandando alla segreteria del CRA gli adempimenti conseguenti; 3) di infliggere ad entrambe le Società Casalbordino e Ortona Calcio l'ammenda di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati.

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