C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 06/02/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN BENEDETTO VENERE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. BENDETTO VENERE / FUCENSE TRASACCO, DISPUTATA IL 14.1.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 51 del 19.1.2023 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN BENEDETTO VENERE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. BENDETTO VENERE / FUCENSE TRASACCO, DISPUTATA IL 14.1.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 51 del 19.1.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. S. Benedetto Venere ha impugnato e chiesto l’annullamento della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. con la seguente motivazione: “Nel corso del secondo tempo sostenitori della squadra locale colpivano più volte con sputi l'Assistente Arbitrale 2. Inoltre a fine gara persone non inserite in distinta ma chiaramente riconducibili alla squadra locale entravano indebitamente all’interno del recinto di gioco insultando e minacciando l’AA2. successivamente, all'uscita della terna arbitrale dagli spogliatoi, persone non identificate, ma riconducibili anch'esse alla squadra locale, sostavano indebitamente all'interno dell’impianto sportivo e cercavano di impedire agli ufficiali di gara di raggiungere la propria automobile, nel mentre gli rivolgevano pesanti ingiurie e minacce. In questo frangente, uno di tali soggetti tentava di aggredire fisicamente la terna arbitrale, ma veniva trattenuto dagli altri (rapporti A e AA2)”. La società appellante ha dedotto soltanto che la terna arbitrale è uscita dallo spogliatoio tranquillamente, mentre non ha spiegato alcuna difesa in relazione agli altri addebiti contestati, tra cui anche i reiterati sputi al secondo Assistente Arbitrale, comportamento, quest’ultimo, sempre giudicato da questa Corte in maniera particolarmente rigorosa in quanto sgradevole e riprovevole. Osserva la Corte che dall’esame degli atti ufficiali in possesso del Comitato e, segnatamente, del referto arbitrale e dell’A.A.2, fonti di prova privilegiata ai fini del decidere, risulta l’infondatezza del gravame anche in merito all’aspetto censurato, dal che il suo rigetto con integrale conferma della sanzione inflitta dal G.S., in quanto congrua ed adeguata agli episodi contestati. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di rigettare l'appello proposto dalla società A.S.D. S. Benedetto Venere, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it