C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 16/02/2023 – Delibera – Gara del 5/ 2/2023 SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO – SPORTLAND F.C. CELANO
Gara del 5/ 2/2023 SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO - SPORTLAND F.C. CELANO
Il Giudice Sportivo - Con ricorso ritualmente notificato entro i termini procedurali la A.S. Sportland F.C. Celano ha chiesto dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe (terminata con il risultato di 1 a 0), per posizione irregolare di un calciatore avversario e per errore tecnico dell'arbitro. La ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.; quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. -Con il primo motivo di ricorso, la Società Sportland Celano contesta la posizione irregolare del calciatore della Società San Giuseppe di Caruscino sig. Andrea Mancinelli, in quanto squalificato per una gara con C.U. n. 56 del 2.02.2023. Nel ricorso si riferisce, in particolare, che " Nel caso di specie peraltro non può ritenersi applicabile il criterio dell'automatismo della squalifica in quanto ciò non espressamente indicato nel primo comunicato ufficiale utile del Giudice Sportivo del 2 febbraio 2023 (cfr. Comunicato Ufficiale n.56 del 2 febbraio 2023, pag. 22). Il calciatore, pertanto, a seguito della squalifica rimediata durante la partita A.S.D. Villa Sant'Angelo- A.S.D. San Giuseppe di Caruscino del campionato di Prima Categoria -Girone A disputata il 29 gennaio 2023 avrebbe dovuto saltare l'incontro contro la A.S. Sportland F.C. Celano del successivo 5 febbraio 2023 ( ) Il Comunicato Ufficiale n. 56 del 2 febbraio 2023 alla indicazione della squalifica del tesserato Andrea Mancinelli avrebbe dovuto riportare accanto alla indicazione della squalifica per una gara effettiva la dicitura "automatica" ovvero l'indicazione dell'automatismo a segnalare il regime cui sottoposta. Ciò risultava necessario in quanto la A.S.D. San Giuseppe di Caruscino aveva recuperato incontro del Campionato di Prima Categoria - Girone A il 1 febbraio 2023. Ne consegue la mancata ottemperanza al rispetto della sanzione inflitta per come indicata formalmente dal comunicato Ufficiale n. 56 del 2 febbraio 2023 impone l'irrogazione della sanzione della perdita dell'incontro". Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta una errata compilazione da parte della Società San Giuseppe Caruscino della distinta dei calciatori consegnata prima della gara, dalla quale sarebbe scaturito l'errore tecnico del direttore di gara. Si sostiene, infatti, che " Nella distinta consegnata di gara della formazione A.S.D. San Giuseppe di Caruscino del 5 febbraio 2023 consegnata alla formazione ospite A.S.D. Sportland F.C. Celano vengono riportati 12 calciatori titolari e fra questi vengono indicati quali giocatori giocanti scesi in campo con la divisa contrassegnata dal n. 10 i tesserati Di Girolamo Luca e Serta Matteo ( ) Della errata compilazione della distinta, e come sopra meglio descritta nel II motivo di ricorso, in ogni caso, va ritenuto responsabile il direttore di gara cui incombe l'obbligo del controllo della correttezza di tutte le copie delle distinte di gara". La ricorrente ha chiesto, quindi, che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della squadra avversaria ovvero che ne venga disposta la ripetizione per errore tecnico dell'arbitro. La Società San Giuseppe di Caruscino, nelle proprie controdeduzioni, fa rilevare come il calciatore Andrea Mancinelli poteva regolarmente prendere parte all'incontro del 5.02.2023, avendo scontato la giornata di squalifica (inflittagli in occasione della gara del 29.01.2023) nella partita immediatamente successiva disputatasi in data 1.02.2023. Riguardo gli altri motivi di ricorso, riferisce di aver schierato in campo con la maglia n. 10 il calciatore Serta Matteo: "Infatti, come emerge chiaramente dalla distinta presentata all'arbitro, quest'ultimo calciatore inizialmente era riportato come riserva con il numero 16 ma poi - causa l'assenza iniziale del titolare sig. Di Girolamo Luca cui era stata assegnata la maglia numero 10 ma che non si presentava al campo né veniva inserito in panchina tra le riserve-veniva schierato titolare con il numero 10 " - Dall'esame della documentazione in possesso del C.R. Abruzzo è emerso che: - il calciatore Mancinelli Andrea della A.S.D. San Giuseppe di Caruscino veniva espulso nel corso della gara di campionato del 29.01.2023; - lo stesso non prendeva parte alla gara immediatamente successiva, disputatasi il giorno mercoledì 1.02.2023 (gara di recupero San Giuseppe di Caruscino / Angelese); nella circostanza, il sig. Mancinelli risulta elencato nella distinta calciatori tra i componenti della rosa, ma non tra i titolari (contrassegnati con la lettera "T") o tra le riserve (contrassegnate con la lettera "R"), né gli veniva assegnato un numero di maglia; - con il Comunicato Ufficiale n. 56 del 2.02.2023 il suddetto calciatore veniva squalificato per una gara effettiva; - nella successiva gara del 5.02.2023 veniva schierato in campo. Si osserva che, per i campionati regionali della Lega Nazionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, l'art. 137, comma 2, del vigente CGS introduce il principio dell'automatismo della sanzione, disponendo che "Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo". In base a tale principio, un calciatore espulso dal campo è automaticamente squalificato per la gara immediatamente successiva, anche in assenza di decisione del Giudice Sportivo ed anche nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, la prima gara utile per scontare la squalifica interviene prima della pubblicazione del Comunicato Ufficiale; quest’ultimo, quindi, dovrà riportare tutti i calciatori ai quali si applica detto automatismo, anche se hanno già scontato la sanzione. Chiarito ciò, occorre verificare se il calciatore Andrea Mancinelli ha effettivamente scontato la squalifica nella gara del 1.02.2023, tenendo presente che ai sensi dell’art. 21, comma 2, del CGS “… la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”. Invero, come innanzi accennato, lo stesso risulta elencato tra i componenti della rosa sulla distinta del 1.02.2023, ma non è indicato tra i titolari (contrassegnati con la lettera “T”) o tra le riserve (contrassegnate con la lettera “R”), né gli è stato assegnato un numero di maglia. A ben vedere, la distinta di gara della Soc. San Giuseppe di Caruscino è un prestampato, sul quale di volta in volta vengono indicati, a mano, i numeri di maglia ed i giocatori titolari, con la lettera “T”, e le riserve, con la lettera “R”. Si deve ritenere, pertanto, che la mancata eliminazione del nome del sig. Mancinelli dallo stampato sia un mero errore materiale e che lo stesso non sia stato effettivamente inserito nella distinta di gara, in coerenza con quanto previsto all’art. 21 CGS. - Per quanto sopra esposto, il giocatore Andrea Mancinelli poteva prendere parte all’incontro del 5.02.2023, avendo scontato la squalifica inflittagli nella gara di recupero del 1.02.2023. Con riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso, le circostanze riferite dalla Società Sportland Celano non sono riscontrabili nel referto ufficiale di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 61 del CGS, poiché la distinta dei giocatori della Società San Giuseppe di Caruscino, allegata al rapporto arbitrale, pur riportando alcune correzioni risulta sufficientemente chiara nell’indicare che il calciatore con il numero di maglia 10 era il sig. Serta Matteo, regolarmente tesserato, mentre il sig. Di Girolamo Luca (inizialmente indicato con il n. 10) risulta depennato. Né sono emersi elementi tali da far ipotizzare anomalie nelle formalità di riconoscimento dei giocatori prima della gara. Presumibilmente, la Società ricorrente è stata tratta in inganno dall’errata compilazione della copia della distinta calciatori a lei consegnata ed allegata al presente ricorso, la quale contiene una numerazione delle maglie dei giocatori parzialmente diversa da quella consegnata all’arbitro, non riportando le correzioni sopra indicate. - Per tutte le ragioni innanzi spiegate, il ricorso è infondato e non merita accoglimento. - Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 65 e 67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 59 del 9.02.2023,
DELIBERA
di respingere il ricorso, disponendo di addebitarsi la relativa tassa; di comminare alla Società San Giuseppe di Caruscino l’ammenda di € 100,00 per la non corretta compilazione delle distinte dei calciatori delle gare del 1.02.2023 e del 5.02.2023.