C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 02/03/2023 – Delibera – Gara del 26/ 2/2023 IL DELFINO CURI PESCARA – FATER ANGELINI ABRUZZO

Gara del 26/ 2/2023 IL DELFINO CURI PESCARA - FATER ANGELINI ABRUZZO

Il Giudice Sportivo - Esaminato il referto ufficiale della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 4 a 1, nel quale l'arbitro riferisce che al minuto 6 del 1º tempo, sul risultato di 1 a 0 in favore della Società Il Delfino Curi Pescara, annullava una rete alla squadra ospite, segnata su calcio di rigore, in quanto il portiere respingeva il tiro verso il giocatore che aveva calciato il rigore, il quale tirava nuovamente andando in rete; ammette, quindi, l'errore dichiarando di aver fischiato il fuorigioco invece di convalidare il goal in quanto regolare. - Accertato che nella circostanza l'arbitro è incorso in un "errore tecnico", consistente nel non aver convalidato una rete regolare ai sensi della regola 14 del Regolamento del gioco del Calcio - Il calcio di rigore – . Invero, l'errore tecnico dell'arbitro è ravvisabile in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Cosicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame non può porsi in dubbio che l'errore nel quale è incorso l'arbitro abbia influito sul regolare svolgimento della gara, tenuto conto che la convalida della rete avrebbe portato la squadra ospite al pareggio. - Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la gara non ha avuto un regolare svolgimento e che se ne deve disporre la ripetizione ai sensi degli artt. 10, comma 5, lett. c), del C.G.S..

DELIBERA

a) di disporre la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro; b) di demandare i successivi adempimenti alla Segreteria del Comitato Regionale.

 

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