C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/03/2023 – Delibera – Gara del 1/ 3/2023 VIS CERRATINA – CAPPELLE SUL TAVO 2008
Gara del 1/ 3/2023 VIS CERRATINA - CAPPELLE SUL TAVO 2008
Il Giudice Sportivo - Esaminato il referto ufficiale di gara nel quale l'arbitro riferisce che: - al minuto 42º del 1º tempo provvedeva ad espellere i calciatori Di Renzo Eddy, del Vis Cerratina, e Masciovecchio Adolfo, del Cappelle sul Tavo, per gravi scorrettezze reciproche; - al minuto 8 del 2 tempo, dopo aver fischiato un fallo di reazione da parte del calciatore del Vis Cerratina, Sig. Scarponcini Fornaro Nicola, verso il calciatore del Cappelle sul Tavo, Sig. Ferretti Gianpaolo, si creava un capannello di giocatori che si spintonavano vicendevolmente; - nel frattempo, il Sig. Scarponcini Fornaro si allontanava dal terreno di gioco in segno di protesta per farvi subito rientro ed iniziare a discutere animatamente con alcuni giocatori avversari; - in tale frangente provvedeva ad ammonire il Sig. Scarponcini Fornaro Nicola (con conseguente espulsione per doppia ammonizione) e il Sig. Ferretti Gianpaolo; -subito dopo si creava una rissa tra circa 15 calciatori mentre quasi tutti i componenti delle panchine entravano sul terreno di gioco per tentare di dividere i contendenti, precisando che "In tutto questo non vedevo condotte violente da parte di nessuno tranne qualche spinte, tirate di maglie e dirigenti che cercavano di riportare la calma senza riuscirci"; - a quel punto riteneva essere venute meno le condizioni ambientali per proseguire la direzione dell'incontro e decideva di sospendere definitivamente la gara al minuto 11º del 2º tempo, sul risultato di 0 a 0; - al rientro negli spogliatoi, il Sig. Del Grammastro Sergio, dirigente del Vis Cerratina addetto all'arbitro, veniva allontanato per comportamento antisportivo, essendosi rifiutandosi di riconsegnare a quest'ultimo le chiavi del proprio spogliatoio. - Considerato che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, comunque meritevoli di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili non hanno determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità del direttore di gara o dei calciatori coinvolti, tant'è che l'arbitro non riferisce di particolari azioni violente, bensì di semplici "spinte" e "tirate di maglie" tra giocatori. Pertanto, appare ragionevole supporre che nell'occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l'incontro in piena autonomia di giudizio. Per di più, il direttore di gara non ha dimostrato di aver esperito tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità, né di aver adottato o almeno cercato di adottare i provvedimenti di competenza, previsti per i casi specifici, prima di decretare la sospensione dell'incontro. - Per quanto sopra, questo Giudice non ravvisa la presenza di elementi per l'applicazione della punizione sportiva della gara in danno delle società coinvolte, ritenendo invece di dover disporre la ripetizione dell'incontro. - Visto l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva,
DELIBERA
1) di disporre la ripetizione della gara in oggetto, demandando alla segreteria del CRA gli adempimenti conseguenti; 2) di infliggere ad entrambe le Società Vis Cerratina e Cappelle sul Tavo l'ammenda di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati; 3) di inibire il sig. Del Grammastro Sergio, dirigente del Vis Cerratina, fino al 29.03.2023; 4) di squalificare i giocatori Scarponcini Fornaro Nicola (Vis Cerratina), Di Renzo Eddy (Vis Cerratina) e Masciovecchio Adolfo (Cappelle sul Tavo) per 2 gare effettive.