C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 21.02.2023 – Delibera – RECLAMO n° 27 della Società A.G.S SORIANO 2010 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n° 102 del 27.1.2023 (squalifica fino al 24/01/2028 DENARDO Giuseppe, e di considerare la sanzione inflitta ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara; squalifica fino al 28/05/2023 GAMBINO Paolo; squalifica fino al 21/05/2023 CANNATELLI Francesco, CRISPO Pierpaolo, CICONTE Emanuele, MAZZOTTA Luigi, CANALICCHIO Domenico e DEFINA Daniel, specificando che le sanzioni inflitte non vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara)
RECLAMO n° 27 della Società A.G.S SORIANO 2010 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n° 102 del 27.1.2023 (squalifica fino al 24/01/2028 DENARDO Giuseppe, e di considerare la sanzione inflitta ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara; squalifica fino al 28/05/2023 GAMBINO Paolo; squalifica fino al 21/05/2023 CANNATELLI Francesco, CRISPO Pierpaolo, CICONTE Emanuele, MAZZOTTA Luigi, CANALICCHIO Domenico e DEFINA Daniel, specificando che le sanzioni inflitte non vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara)
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante rappresentata dall’Avv. Piero Perri
RILEVA
La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo le ha inflitto le sanzioni sopra riportate. I fatti possono essere sommariamente riassunti nei seguenti comportamenti: - al 49º minuto del secondo tempo il direttore di gara veniva accerchiato da tutti i calciatori titolari e di riserva della società A.G.S. Soriano 2010 a cui si aggiungevano anche i dirigenti della stessa società. L'arbitro, considerata la situazione che si era venuta a creare, tentava più volte di divincolarsi mentre i calciatori CANNATELLI Francesco n. 2, GAMBINO Paolo n. 6, CRISPO Pierpaolo n.9, CICONTE Emanuele n. 10, MAZZOTTA Luigi n. 11, CANALICCHIO Domenico n.15 e DEFINA Daniel n. 16 lo strattonavano e lo tiravano ripetutamente per la divisa e, una volta accerchiato, gli impedivano di allontanarsi; gli altri compagni di squadra continuavano a offendere e minacciare l'arbitro; in questa situazione, il calciatore della società A.G.S. Soriano 2010 DENARDO Giuseppe n. 18, espulso al 46º minuto del primo tempo per somma di ammonizioni, posizionatosi alle spalle dell'arbitro lo colpiva violentemente con un pugno alla nuca, provocandogli nell'immediato un forte dolore, vertigini e uno stato confusionale; l'arbitro riusciva in maniera molto precaria ad emettere il triplice fischio di fine gara, non essendo più nelle condizioni fisiche e mentali di proseguire la direzione della stessa; a seguito della decisione i calciatori del Soriano 2010 intensificavano l'intensità delle loro azioni accentuando gli strattonamenti e le spinte; un dirigente del Soriano 2010 si frapponeva tra l'arbitro e i calciatori tentando a fatica di allontanarli; - i predetti calciatori, nonostante l'intervento del dirigente, continuavano ad offendere e minacciare l'arbitro e lo colpivano con le mani all'altezza dell'addome; dopo l’intervento del custode del campo sportivo che allontanava tutti i calciatori e accompagnava l'arbitro nello spogliatoio e quello di una pattuglia dei Carabinieri l'arbitro poteva lasciare il campo sportivo raggiungendo l'ospedale di Vibo Valentia dove gli venivano diagnosticati non specificati traumatismi di testa, faccia e collo contusione cranica e contusione toracica bilaterale con prognosi di 7 giorni salvo complicazioni. La reclamante lamenta l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate in relazione ai fatti affettivamente commessi, in particolare sostiene che il Denardo non abbia voluto colpire volontariamente l’arbitro e che gli ulteriori calciatori sanzionati possano essere al più considerati responsabili di una condotta irriguardosa e non violenta nei confronti dell’arbitro che, al vero, non si comprende come abbia potuto individuare in maniera così puntuale i calciatori che lo hanno strattonato e accerchiato; rappresenta da ultimo che il calciatore Emanuele Ciconte è totalmente estraneo ai fatti essendo stato precedentemente sostituito per un serio infortunio. Ai sensi dell’art. 61 numero 1 i rapporti degli ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione la narrazione dell’arbitro, che si presenta puntuale e scevra da vizi logici, on presenta profili di non può essere messa in dubbio. Tuttavia le sanzioni devono essere rimodulate per ricondurle ad equità. Per tutto quanto sopra, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica: - a GAMBINO Paolo, CANNATELLI Francesco, CRISPO Pierpaolo, CICONTE Emanuele, MAZZOTTA Luigi, CANALICCHIO Domenico e DEFINA Daniel a tutto al 30 aprile 2023; - a DENARDO Giuseppe a tutto il 30 giugno 2025;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifiche a GAMBINO Paolo, CANNATELLI Francesco, CRISPO Pierpaolo, CICONTE Emanuele, MAZZOTTA Luigi, CANALICCHIO Domenico e DEFINA Daniel a tutto al 30 aprile 2023; a DENARDO Giuseppe a tutto il 30 GIUGNO 2025 dispone accreditarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
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