C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 23/GST del 07.02.2023 – Delibera – Gara del 28/ 1/2023 FOOTBALL CLUB ATLETICO – REAL TORRE DEL GRECO C5

Gara del 28/ 1/2023 FOOTBALL CLUB ATLETICO - REAL TORRE DEL GRECO C5

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Real Torre del Greco C5, avverso la regolarità della gara in epigrafe indicata che si sarebbe svolta su impianto sportivo non conforme alle misure imposte dalla Regola n.1 del Regolamento del Giuoco del Calcio; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive. A riguardo va però precisato che la pec della società depositata nell'apposita sezione denominata Area Società del portale della Lega Nazionale Dilettanti è risultata inattiva; esperiti i necessari accertamenti sentito a chiarimenti il Direttore di Gara che con supplemento di rapporto specificava che:" le misure della tracciatura del Terreno di gioco che rilevavo insieme ai capitani di entrambe le società erano di una lunghezza dimetri 40,90 e una larghezza di 24,80.Avendo con me nel borsone il regolamento ufficiale del calcio a 5 a pagina otto dello stesso in allegato constatavo che le dimensioni rientravano nei limiti regolamentari"; a riguardo va evidenziato che il regolamento allegato dal Direttore di Gara e da egli dichiaratamente utilizzato quale parametro per le misure rilevate, non è applicabile ai campi scoperti dei campionati Regionali e Provinciali per i quali vige la disciplina di cui alla pagina n.19delle "DECISIONI UFFICIALI" contenute nel Regolamento del Giuoco del calcio a cinque; tale disciplina prevede le seguenti misure: lunghezza minima 25 m massima 42 m; larghezza minima 15 m, larghezza massima 22 m; nel caso di specie risulta superata la larghezza massima del campo, misurata in 24,80 m a fronte dei previsti 22 m, con conseguente fondatezza del reclamo proposto;

PQM

dato atto della rituale comunicazione alle società interessate della seguente decisione ai sensi dell'art.67 comma 6 CGS, delibera in applicazione dell'art.10 del C.G.S. comma 5 lettera c)la ripetizione della gara in epigrafe; conferma i provvedimenti disciplinari adottati sul relativo C.U. e rimanda gli atti alla segreteria dell'attività agonistica del calcio a cinque per la fissazione di nuova data per la ripetizione della stessa. dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it