C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/GST del 14.02.2023 – Delibera – Gara del 4/ 2/2023 PUTEOLANA 1909 – VIRTUS GOTI 97

Gara del 4/ 2/2023 PUTEOLANA 1909 - VIRTUS GOTI 97

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Virtus Goti 97 avverso la regolarità della gara in epigrafe indicata, per aver il direttore di gara disposto la sospensione definitiva di quest'ultima pur sussistendo - a suo dire - tutti i presupposti per la prosecuzione; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; effettuati i necessari accertamenti, letti il referto arbitrale e i sintetici rapporti del Ddg, degli AA1 e AA2, non si ravvisano elementi tali per poter ritenere legittima la sospensione della gara; non risulta, infatti, applicata dal ddg la regola n.5 (Provvedimenti Disciplinari) del regolamento del gioco del calcio: nel referto, invero, non risulta l'assunzione di provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati di una (o ambedue) le società atti a giustificare comportamenti tali da non consentire la prosecuzione della gara (e quindi disporre la sospensione menzionata); soggiungasi che dalla descrizione del Direttore di gara stesso non sembra emergere alcuna criticità, nè ambientale (considerata anche la presenza della Forza Pubblica); né circa le condizioni psico fisiche del ddg stesso, non essendo quest'ultimo stato oggetto di violenze da parte dei calciatori delle due società (nulla è stato riferito sul punto); sembra, dunque, sussistere nella fattispecie un errore tecnico del Ddg

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS comma 6, delibera di accogliere il reclamo proposto e, per l'effetto: a) letto l'art. 10CGS, comma 5, lettera c, dichiara la gara irregolare; b) ordina la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria di questo C.R. gli adempimenti conseguenziali; conferma i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo CU; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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