C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/GST del 14.02.2023 – Delibera – Gara del 4/ 2/2023 GIVOVA PAGANI – I NUMERI 1

Gara del 4/ 2/2023 GIVOVA PAGANI - I NUMERI 1

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo della società Numeri 1 avverso la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta un calcettista (Iaccarino Vincenzo, nato il 22.05.1992) in posizione irregolare agli effetti del tesseramento; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive, non contestando l'inserimento in distinta del calcettista; inserimento che sarebbe avvenuto, in tesi della reclamata, a mero "titolo amichevole" , in quanto il calcettista sarebbe sprovvisto del certificato dell'idoneità sportiva (a causa di un infortuno, dal quale sembrerebbe non aver recuperato); in conseguenza di ciò la reclamata ha domandato il rigetto dell'impugnativa; esperiti i necessari accertamenti è emerso quanto segue: a) il calcettista in questione, Sig. Iaccarino Vincenzo, nato il 22.05.1992, risulta tesserato con altra società - Premium Futsal - a far data dal 18.09.2020: formalmente, dunque, il calcettista si trova in posizione irregolare per non essere tesserato con la società reclamata; b) quanto al suo inserimento in distinta a "titolo amichevole" va rilevato che tale circostanza è comunque rilevante ai fini della (ir)regolarità della gara in epigrafe: infatti, pur dando atto del commendevole intento di non escludere il calcettista dal clima sportivo e di squadra, va rilevato che l'art. 10comma 7 detta una disciplina speciale per il calcio a cinque, prevedendo che tutti i calcettisti inseriti in distinta sono da considerarsi a tutti gli effetti quali titolari; ciò a prescindere dall'idoneità all'attività agonistica (che rileva sotto differenti aspetti), nonché a prescindere dalle motivazioni - si ripete, nel caso di specie condivisibili - che hanno indotto la dirigenza all'inserimento in distinta del calcettista; per cui, se da un lato il reclamo va necessariamente accolto, sussistono giusti motivi per non infliggere punizioni sportive (inibizione / squalifica) a carico del dirigente accompagnatore della Givova Pagani e del calciatore Iaccarino

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS comma 6, delibera di accogliere il reclamo proposto e, per l'effetto, di infliggere alla società reclamata (la sola) punizione sportiva con il punteggio di 6/0 in favore della reclamata; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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