C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 27/GST del 07.03.2023 – Delibera – Gara del 27/ 2/2023 UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI – SANTA MARIA LA CARITA
Gara del 27/ 2/2023 UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI - SANTA MARIA LA CARITA
Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo, proposto a dalla Società S.Maria la Carità; rilevato che la gara in epigrafe è stata disputata il 27.02.23 , che il ricorso è stato notificato il 2.3.23, a mezzo, rilevato che il ricorso è stato depositato oltre il terzo giorno da quello in cui si doveva disputare la gara e quindi il tutto in dispregio dell'art. 67 2^ comma C.G.S.,
P.Q.M. DELIBERA:
A) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto; B)sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 120 del 02.03.2023, rilevato che la Società è risultata assente ingiustificata alla gara ,visto l'art. 53 - 2 comma NOIF , l'art. 10 CGS comma 1 nonché il C.U.n. 1 del 6.7.22 pg. 102 , infligge alla Società S.Maria la Carità la punizione sportiva della perdita della gara con la gara con il risultato 0/3 in favore della Società UC Givova Capri Anacapri; commina alla Società S.Maria la Carità la punizione sportiva della perdita della gara con la gara con il risultato 0/3 in favore della Società UC Givova Capri Anacapri; commina alla Società S.Maria la Carità la punizione sportiva della perdita di n.1 punto in classifica; commina alla Società S.Maria la Carità l'ammenda euro 100,00 in considerazione che trattasi della prima assenza ingiustificata della predetta società ad una gara di campionato. C) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.