C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/CSAT del 12/01/2023 – Delibera – Reclamo della società ACADEMY REAL MADDALONI riferimento al C.U. n.17/GST del 20.12.2022. Gara – Academy Real Maddaloni / Pol. Sporting Pietrelcina del 8.12.2022 – Campionato Under 19.
Reclamo della società ACADEMY REAL MADDALONI riferimento al C.U. n.17/GST del 20.12.2022. Gara – Academy Real Maddaloni / Pol. Sporting Pietrelcina del 8.12.2022 – Campionato Under 19.
La società Academy Real Maddaloni proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.17/Gst del 20/12/2022 con la quale il Gst infliggeva alla società reclamante la punizione sportiva della perdita gara della gara per 0-3 per avere la stessa effettuato nel corso della partita n.6 sostituzioni laddove l’art.1 del C.U. di questo C.R. Campania dell’1/7/2021 pag.100, prevedeva in 5 il numero massimo di sostituzioni. Deduceva la società reclamante che non erano state effettuate 6 sostituzioni dal momento che l’avvicendamento del calciatore n.17 Magliocca Domenica, indicato nel referto di gara del DDG, non è mai avvenuto. Il racconto dell’arbitro risulta smentito dagli stessi atti allegati al referto ed in particolare, dalla semplice lettura della distinta di gara della società Academy Real Maddaloni laddove il Magliocca Domenico veniva indicato con il n.77 e non già con il n.17. Concludeva la società reclamante per l’accoglimento della impugnativa e, per l’effetto, chiedeva l’annullamento e/o la riforma integrale della delibera impugnata con conseguente omologazione della gara con il punteggio conseguito sul campo di 3-0 a favore della stessa, in via subordinata, atteso l’evidente errore tecnico dell’arbitro, chiedeva la ripetizione della gara, ex art.10, comma 5, lettera C. La C.S.A.T. letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, preliminarmente rileva che la società reclamante non ha prodotto la prova della notificazione alla società Pol Sporting Pietrelcina, del preannuncio di reclamo, condizione sine qua non per l’esame nel merito dell’impugnativa.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Dichiara inammissibile il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera del Gst pubblicata sul C.U. n.17/Gst del 20/12/2022. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.
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