C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/CSAT del 12/01/2023 – Delibera – Reclamo della società CARINOLA riferimento al C.U. n.59 del 17.11.2022. Gara– Villaricca Calcio/Carinola del 13.11.2022 – Campionato Prima Categoria.

Reclamo della società CARINOLA riferimento al C.U. n.59 del 17.11.2022. Gara– Villaricca Calcio/Carinola del 13.11.2022 – Campionato Prima Categoria.

La Società SSC Carinola ASD proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 17/11/22 con la quale il GST, tra l’altro, infliggeva alla Soc. reclamante a) la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) l’ammenda di € 500,00 per mancata collaborazione dei dirigenti della Società che non hanno posto in essere ogni tipo di atteggiamento per fare terminare quanto sorto sul Tdg; c) la squalifica per 6 gg inflitta al calciatore Veneziano Lucio; d) la squalifica fino al 16/5/2024 inflitta all’allenatore Sig. Scagliarini Luigi Francesco, chiedendo, in via preliminare, l’accoglimento dell’impugnativa con conseguente assegnazione della vittoria della gara per 0 – 3 alla Società reclamante nonché l’annullamento e/o la riformulazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei tesserati della Società reclamante. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste preliminari, la Società SSC Carinola chiedeva la ripresa della gara a partire dal 45° minuto con il punteggio conseguito sul campo al momento a suo favore di 1-0. Deduceva la Società reclamante che, da una attenta lettura del referto di gara e del supplemento, il GST si sarebbe dovuto convincere che gli incidenti verificatisi avevano solo l’unico scopo di aggredire i tesserati tutti della SSC Carinola Calcio ed i responsabili degli stessi erano esclusivamente i tesserati della Società ospitante dal momento che la gara doveva disputarsi a porte chiuse e nello spazio antistante gli spogliatoi vi erano solo persone non autorizzate riconducibili alla Società avversaria. Tali persone incominciavano a colpire duramente i tesserati della Soc. reclamante tant’è che l’allenatore, Sig. Scagliarini Luigi Francesco prontamente informava l’arbitro dell’aggressione nonché della circostanza che qualcuno aveva forzato il cancello di accesso al Tdg favorendo così l’invasione da parte di estranei. La Società reclamante, inoltre, nell’impugnativa evidenziava che il DDG incorreva in un grossolano errore laddove descriveva la circostanza che un calciatore della Società Villaricca avrebbe favorito l’ingresso negli spogliatoi dell’arbitro prendendolo sottobraccio e tranquillizzandolo laddove, nella realtà, tale episodio vedeva come attore principale il calciatore Seck Khalifa Ababacar della Soc. Carinola che con il suo gesto contribuiva a tranquillizzare non poco il DDG. La erronea descrizione dei fatti aveva certamente, a detta della reclamante, indotto il GST a infliggere alla Società Carinola l’ammenda di € 500,00 motivando la stessa perché i dirigenti della predetta Società non avevano posto in essere atteggiamenti collaborativi. Rilevava ancora la Società reclamante che, nel referto di gara, il DDG evidenziava che quando la situazione si era tranquillizzata, unitamente all’osservatore arbitrale lasciavano lo spogliatoio e potevano verificare che l’allenatore della Società Carinola, Sig. Scagliarini Luigi Francesco, era riverso a terra privo di sensi avendo subito una violenta aggressione mentre il Presidente e l’allenatore della Società Villaricca proferivano frasi minacciose ed offensive. Solo l’esame dei fatti per come accaduti e descritti dal DDG, concludeva la Società Carinola, avrebbe dovuto convincere il GST ad infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla sola Soc. Villaricca essendo i propri tesserati gli unici responsabili degli incidenti e della sospensione definitiva della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il supplemento ed il reclamo così come proposto, ritiene l’impugnativa meritevole di parziale accoglimento. Fermo restando che il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata, dall’esame dello stesso risulta che gli incidenti hanno visto coinvolti i tesserati di entrambe le Società per cui appare corretta la decisione del GST di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alle due Società. Inoltre la richiesta della Società Carinola di riformare la delibera infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla sola Società Villaricca ritenendo i tesserati della stessa unici responsabili degli incidenti, è da ritenersi inammissibile dal momento che la Società reclamante avrebbe dovuto presentare al DDG riserva scritta o preannunciare reclamo al GST ad oggetto la omologazione della gara evidenziando in quella sede le proprie ragioni. Risulta intuitivo che, ritenendo corretta la decisione del GST circa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le Società, viene conseguentemente rigettata la richiesta di ripresa della gara a partire dal 45° minuto con il punteggio conseguito al momento sul campo. La Corte adita ritiene, invece, di accogliere il reclamo nella parte in cui si chiede una rivisitazione delle sanzioni disciplinari adottate dal GST nei confronti dell’allenatore, sig. Scagliarini Luigi Francesco, e del calciatore, sig. Veneziano Lucio. Tali sanzioni appaiono, infatti, eccessivamente gravose per cui la Corte Sportiva d’Appello Territoriale alla luce anche di precedenti delibere adottate dalla stessa in casi analoghi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Scagliarini Luigi Francesco sino a tutto il 30/11/2023, riduce la squalifica inflitta al sig. Veneziano Lucio a cinque (5) giornate effettive. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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