C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/CSAT del 12/01/2023 – Delibera – Reclamo della società VILLARICCA CALCIO riferimento al C.U. n.59 del 17.11.2022. Gara– Villaricca Calcio/Carinola del 13.11.2022 – Campionato Prima categoria.

Reclamo della società VILLARICCA CALCIO riferimento al C.U. n.59 del 17.11.2022. Gara– Villaricca Calcio/Carinola del 13.11.2022 – Campionato Prima categoria.

La Società ASD Villaricca Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso parte della delibera del G.S., pubblicata sul C.U. n°59 del 17/11/22, con la quale venivano inflitte, tra l’altro, ai tesserati, Sig. Tambaro Baldassarre (allenatore) e Sig. Ferone Carmine (calciatore), rispettivamente le squalifiche fino al 15/5/25 e 8 gg chiedendo, in via principale, di accogliere il reclamo e, in riforma della delibera del G.S., comminare una sanzione aderente alla condotta dei tesserati squalificati riducendo le pesantissime sanzioni avendo documentato esaustivamente con i motivi del reclamo le discrepanze tra quanto descritto nel referto di gara e quanto dedotto dal G.S. nella delibera nonché le disomogenee valutazioni che avevano portato alle sanzioni disciplinari impugnate. Concludeva la Società reclamante che, nella ipotesi in cui le richieste spiegate in via principale non fossero accolte, in via subordinata la Corte di Appello, attese le attenuanti generiche dovute alla reazione dell’aggressione subita, doveva adottare una sensibile riduzione delle squalifiche. In particolare, in relazione alla posizione dell’allenatore, Sig. Tambaro Baldassarre, la Società ASD Villaricca Calcio deduceva che, da una attenta lettura degli atti ufficiali di gara, non poteva sfuggire che l’atteggiamento sicuramente violento e scorretto dell’allenatore era stato posto in essere esclusivamente per reazione ad un atto violento subito dal padre, Sig. Tambaro Nicola, presidente della Società reclamante. Infatti al termine del primo tempo, il DDG, mentre era intento a chiarire alcune decisioni al capitano della Società Villaricca, notava che l’allenatore della Società avversaria SSC Carinola, Sig. Scagliarini Luigi Francesco, si avvicinava alla sua persona e con toni animati lo invitava ad intervenire nel capannello che si era formato a pochi metri precisando che alcuni tesserati della propria Società erano stati minacciati da persone, non identificate, che avevano invaso il terreno di gara, e che erano riconducibili alla Società Villaricca. Dalla lettura del referto di gara e del supplemento di referto, entrambi redatti e sottoscritti dal DDG, emergeva che il Sig. Scagliarini, dopo avere richiesto l’intervento del DDG, si dirigeva in direzione di alcuni soggetti, non identificati e non indicati in distinta, ed attingeva uno di questi con un fortissimo calcio al ventre con la pianta del piede che provocava la caduta dello stesso in preda al dolore per l’aggressione subita. Il soggetto che aveva subito l’aggressione ad opera del Sig. Scagliarini era il Sig. Tambaro Nicola, settantenne Presidente della Società Villaricca, e tale episodio scatenava la rissa che vedeva coinvolti molti tesserati di entrambe le Società ma soprattutto causava l’intervento del figlio, Sig. Tambaro Baldassarre, che partecipava solo in quel momento alla rissa esclusivamente per vendicare l’aggressione subita dal padre settantenne che era terminato a terra dolorante. Lo stesso DDG, continuava la Società reclamante, è stato spettatore oculare di quanto accaduto al termine del 1° tempo, ed in particolare dell’aggressione subita dal Presidente della Società Villaricca e della rissa che a seguito di tale atto violento ne è scaturita, nonché della circostanza che il Sig. Tambaro Baldassarre partecipava alla rissa solo in secondo momento vedendo il padre a terra in preda a forti dolori causati dalla furiosa aggressione posta in essere dal Sig. Scagliarini. Inoltre non può essere addebitata al Sig. Tambaro Nicola, precisa la reclamante, la circostanza di avere impedito al DDG il rientro tranquillo nello spogliatoio. Nel referto, infatti, il DDG precisava che in compagnia di un calciatore della Soc. Villaricca tentava di raggiungere il proprio spogliatoio ma una persona non identificata, ma riconducibile alla Società reclamante, gli impediva di proseguire e gli intimava di non sospendere definitivamente la gara minacciandolo di lesioni in caso di decisione negativa. Questo ultimo episodio non era certamente da imputare al Sig. Tambaro Baldassarre dal momento che il DDG precisava che la persona che gli aveva impedito di entrare negli spogliatoi e che lo aveva minacciato non era stato da lui riconosciuto né identificato. Se tale comportamento fosse stato posto in essere dal Tambaro, il DDG lo avrebbe certamente riconosciuto dal momento che pochi minuti prima lo aveva individuato come colui il quale aveva preso parte alla rissa accesasi successivamente alla aggressione subita dal Presidente della Soc. Villaricca. Pertanto, alla luce di quanto dedotto nel reclamo, pur evidenziando il comportamento censurabile dell’allenatore Tambaro Baldassarre, la Società reclamante evidenziava che l’episodio scatenante la rissa era stato senza ombra di dubbio, l’aggressione immotivata subita dal Presidente della Società Villaricca e posta in essere dall’allenatore della Soc. Carinola, Sig. Scagliarini Luigi Francesco, e la reazione del Sig. Tamaro Baldassarre era stata istintiva e guidata dal senso di difesa del proprio genitore. Evidenziava, infine, la Società reclamante che, in considerazione anche della giurisprudenza della Corte di Appello adita che aveva sanzionato episodi simili con provvedimenti molto più miti rispetto a quelli adottati dal G.S., la squalifica nei confronti del Sig. Tambaro Baldassarre doveva essere ridotta. In merito, poi, alla posizione del calciatore Ferone Carmine, squalificato per 8 gg. dal GST, la Società reclamante evidenziava che per casi analoghi verificatisi nella stessa gara il GST aveva adottato sanzioni disciplinari diverse. Infatti, ad un calciatore della Soc. Carinola che aveva colpito un tesserato della Soc. Villaricca con numerosi pugni al capo gli era stata inflitta la squalifica per 6 gg mentre al Sig. Ferone Carmine veniva inflitta la squalifica per 8 gg. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il supplemento di referto, il reclamo, così come proposto, e la documentazione ad essa allegata, sentita la parte reclamante, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. Rilevato che il reclamo proposto della Soc. Villaricca ha ad oggetto esclusivamente la posizione dell’allenatore, Sig. Tambaro Baldassarre, e del calciatore, Sig. Ferone Carmine, la Corte Sportiva d’Appello ritiene le sanzioni disciplinari adottate dal GST estremamente gravose. L’atteggiamento tenuto dal Sig. Tambaro Baldassarre, seppure censurabile, trova l’attenuante nel fatto che il padre, Sig. Tambaro Nicola Presidente settantenne della Soc. Villaricca, intento ad assistere alla partita, era stato oggetto di violenza da parte di un tesserato della Società avversaria, tant’è che successivamente era stato costretto a ricevere le cure del Pronto Soccorso dell’ASL2 Napoli Nord, e l’Istinto di protezione del figlio ha spinto quest’ultimo ad assumere un atteggiamento violento. Dalla lettura degli atti ufficiali, inoltre, non vi è prova che il sig. Tambaro Baldassarre avesse partecipato alla rissa che vedeva coinvolti numerosi tesserati di entrambe le Società, anzi risulta certo che la rissa si accendeva in conseguenza dell’episodio che ha visto vittima il Sig. Tambaro Nicola. L’esame, infine, delle delibere e delle sanzioni disciplinari adottate da questa Corte in casi analoghi e prodotte dalla reclamante fa ritenere che le squalifiche inflitte ai tesserati della Società reclamante appaiano estremamente gravose.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica all’allenatore sig. Tambaro Baldassare sino a tutto il 30/09/2024, riduce la squalifica inflitta al calciatore sig. Ferone Carmine a cinque (5) giornate effettive di gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

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