C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/CSAT del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo della società S.C. VICTORIA MARRA riferimento al C.U. n.19/GST del 13.01.2022. Gara – S.C. Victoria Marra / Atletico San Gregorio dell’ 11.01.2023 – Coppa Italia Promozione.
Reclamo della società S.C. VICTORIA MARRA riferimento al C.U. n.19/GST del 13.01.2022. Gara – S.C. Victoria Marra / Atletico San Gregorio dell’ 11.01.2023 – Coppa Italia Promozione.
La società S.C. Victoria Marra proponeva reclamo avverso la decisone pubblicata sul comunicato ufficiale n.19/Gst del 13/01/2023 con la quale il Gst decideva per la ripetizione della gara in oggetto, ritenendo sussistere causa di forza maggiore (ex art. 55 NOIF). Ed in particolare la società reclamante e assumeva che: dal verbale della Polizia locale di Contursi Terme non emergeva alcun riferimento provato al guasto dell’autobus. Il Pulmann sarebbe partito con colpevole ritardo, tanto da non arrivare in tempo per l’inizio della gara; l’autobus noleggiato non sarebbe stato di proprietà della società Atletico San Gregorio e peraltro viaggiasse sprovvisto di regolare assicurazione; e che non fosse provata la presenza di calciatori sul bus. La Corte letti gli atti e il provvedimento del Gst, esaustivo al fine delle motivazioni e delle conclusioni, rileva che il reclamo è infondato, in quanto: la Polizia locale non era tenuta alla verifica del guasto meccanico e riferisce che sul luogo era presente il meccanico di fiducia del proprietario del mezzo e l’autista riferiva altresì che l’autobus era fermo in quanto aveva un guasto al motore, e pertanto impossibilitato nella prosecuzione del viaggio. Anche in relazione all’eventuale partenza ritardata, giova sottolineare che l’autobus, se funzionante, sarebbe giunto all’impianto nei termini di cui all’art. 54 NOIF. La circostanza peraltro che viene dedotta nel reclamo che l’autobus trasportava calciatori della società Atletico San Gregorio non era di proprietà della società stessa è ininfluente ai fini della decisione. La circostanza che peraltro dalle foto come depositate non vi fossero i calciatori a bordo dell’autobus non è riscontrabile da parte di Questa Corte.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Rigetta il reclamo, conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.19/Gst del 13/1/2023 e per l’effetto manda alla segreteria del CR Campania per la nuova fissazione della gara tra S.C. Victoria Marra e Atletico San Gregorio. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.
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