C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 32/CSAT del 26/01/2023 – Delibera – Reclamo della società GSSD PIANO PIZZERIA LUCIA riferimento al C.U. n.72 dell’ 8.12.2022. Gara – Blue Devils / Piano Pizzeria Lucia del 4.12.2022 – Campionato Seconda Categoria.

Reclamo della società GSSD PIANO PIZZERIA LUCIA riferimento al C.U. n.72 dell’ 8.12.2022. Gara – Blue Devils / Piano Pizzeria Lucia del 4.12.2022 – Campionato Seconda Categoria.

La società Gssd Piano Pizzeria Lucia proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari della squalifica fino al 30/6/2024 inflitta al dirigente sig. Iannone Pier Luigi; della squalifica per sei (6) giornate di gara inflitta al calciatore Somma Antonio nonché dell’ammenda di euro 400,00 inflitta alla società, tutte pubblicate sul C.U. n. 72 dell’8/12/2022. Deduceva la società reclamante che la sanzione disciplinare adottata nei confronti del dirigente Iannone Pier Luigi Aniello era illegittima dal momento che il comportamento violento contestato in danno del DDG era stato tenuto da altro calciatore mentre la sanzione della squalifica di sei (6) giornate inflitta al calciatore Somma Antonio appariva gravosa così come l’ammenda di euro 400,00. Concludeva la società reclamante per l’annullamento delle sanzioni inflitte con particolare riferimento a quella del sig. Iannone Pierluigi Aniello non avendo commesso il fatto, concludeva in via subordinata per la riduzione di tutte le sanzioni essendo troppo gravose rispetto ai fatti per come verificatisi. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, sentito il DDG al fine di fornire chiarimenti alla luce di quanto dedotto nel reclamo, rilevato che il referto di gara costituisce fonte privilegiata e dunque ritiene l’impugnativa non meritevole di accoglimento. Il DDG ha confermato quanto analiticamente riportato nel reclamo riconoscendo sia il dirigente che il calciatore unici responsabili di quanto loro ascritto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma le decisioni del Gst pubblicate sul C.U. n.72. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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