C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 36/CSAT del 09/02/2023 – Delibera – Reclamo delle società ASD MADONNELLE e PASQUALE FOGGIA in riferimento al C.U. n.44/AG del 28.12.2022. Gara – Madonnelle / Pasquale Foggia del 21.12.2022 – Campionato Under 15 Regionale.

Reclamo delle società ASD MADONNELLE e PASQUALE FOGGIA in riferimento al C.U. n.44/AG del 28.12.2022. Gara – Madonnelle / Pasquale Foggia del 21.12.2022 – Campionato Under 15 Regionale.

Le società Asd Pasquale Foggia e Asd Madonnelle proponevano ritualmente reclamo avverso la delibera del gst pubblicata sul C.U. n. 44/ag del 28/12/2022 con la quale veniva comminata la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società per 0-3 con conseguente penalizzazione per entrambe di un punto in classifica nonché con l’ammenda per entrambe di euro 103,00 trattandosi di prima rinuncia. Deducevano le società che il DDG era giunto sul campo alle ore 18.08 e quindi oltre i 35 minuti previsti dall’orario fissato per l’inizio della gara per cui era stato legittimo il loro rifiuto di iniziare la stessa. Tale circostanza veniva anche accertata dal gestore del campo con dichiarazione che viene sottoscritta e versata agli atti. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed i reclami così come proposti, preliminarmente procede alla riunione dei reclami per connessione oggettiva ed esaminata la dichiarazione resa dal DDG in sede di audizione innanzi a Questa Corte, ritiene le impugnative meritevoli di accoglimento. In particolare il DDG dichiarava che giungeva, per cause non a lui imputabili bensì ad un erronea indicazione del campo dove si doveva svolgere la gara, sul terreno di gioco alle ore 17.55 ma riusciva a raggiungere lo spogliatoio solo dopo 10-15 minuto dall’arrivo perché sullo stesso campo, giocavano altre squadre ed arbitri che dovevano disputare successivamente un'altra gara. Alla luce di quanto esposto, rilevato pertanto che la tesi delle reclamanti di non avere preso parte alla gara era legittima perché trascorsi più di 35 minuti dall’orario fissato per l’inizio della gara, sia condivisibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere i reclami e per l’effetto annulla la delibera del Gst pubblicata sul C.U. n.44/AG del 28.12.2022. Dispone la nuova fissazione della gara in epigrafe, non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

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