C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/CSAT del 16/02/2023 – Delibera – Reclamo della società ATLETICO CALCIO in riferimento al C.U. n.95 del 19.01.2023. Gara – Atletico Calcio / Maddalonese 1919 del 14.01.2023 – Campionato Eccellenza.
Reclamo della società ATLETICO CALCIO in riferimento al C.U. n.95 del 19.01.2023. Gara – Atletico Calcio / Maddalonese 1919 del 14.01.2023 – Campionato Eccellenza.
La società Atletico Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso a) la squalifica per 7 giornate inflitta al calciatore sig. Calone Antonio Junior perché rimasto coinvolto al termine della gara in una rissa unitamente ad altri tesserati, b) la inibizione inflitta al dirigente, sig. Guarino Mario sino a tutto il 17/05/2023; c) l’ammenda di euro 400,00 per la omessa vigilanza che ha permesso l’ingresso di persone, non riconosciute, nella zona antistante gli spogliatoi; d) la disputa di due gare casalinghe a porte chiuse. Evidenziava la società reclamante che, nei confronti del sig. Calone Antonio, il Gst ha errato dal momento che ha squalificato lo stesso per 7 giornate applicando, pertanto al caso di specie una sanzione raddoppiata risetto al minimo edittale nonché non è stata considerata l’attenuante che l’azione del sig. Calone non è stata connotata da particolare gravità. In relazione alla inibizione inflitta fino al 17/05/2023 al sig. Guarino Marino, la società reclamante evidenziava che lo stesso interveniva nella mass confrontation al fine di dividere le parti contendenti ed, in particolare, spingeva con vigore il sig. De Marco Alessandro, calciatore avversario, verso il muro dietro le panchine per allontanarlo dalla mischia tentando di arrestare il suo atteggiamento provocatorio e violento. Circa, poi, l’ammenda di euro 400,00 inflitta alla società reclamante per la omessa vigilanza che ha permesso l’ingresso di persone non autorizzate nello spazio antistante gli spogliatoi nonché in relazione all’obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse, la società reclamante evidenziava che nella delibera del Gst emergono delle contraddizioni. Sarebbe del tutto inverosimile, infatti, che la porta che divide il terreno di gioco dal settore ospiti fosse aperta e non custodita; con ogni probabilità i tifosi ospiti, inferociti con l’allenatore di casa, sarebbero senz’altro entrati in campo invece che minacciarlo da dietro la ringhiera. Concludeva la società reclamante di disporre, in via cautelare, la sospensione provvisoria dell’efficacia ella sanzione a carico della società in merito alla disputa di due gare casalinghe a porte chiuse; in via subordinata si chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al sig. Calone trovando nella fattispecie le attenuanti ex art. 13 CGS; la riduzione della inibizione inflitta al dirigente Guarino, la riduzione dell’ammenda inflitta alla società reclamante in misura rapportata all’effettività dei fatti nonché l’annullamento della sanzione a carico della società della disputa della seconda gara da giocarsi senza la presenza del pubblico. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il referto del DDG nonché il reclamo così come proposto, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. Le sanzioni disciplinari adottate nei confronti del calciatore Calone Antonio Junior e del dirigente sig. Guarino Mario, appaiono estremamente gravose rispetto ai fatti per come verificatisi e delle attenuanti esistenti mentre l’ammenda alla società e la sanzione della disputa della gara a porte chiuse appaiono eque.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Calone Antonio Junior a cinque (5) giornate effettive, riduce l’inibizione al sig. Guarino Mario sino al tutto 31/03/2023, conferma l’ammenda di euro 400.0 inflitta alla società Atletico Calcio, conferma la sanzione della disputa delle due gare casalinghe a porte chiuse alla società reclamante pubblicate sul C.U. n.95 del 19/01/2023. Dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.
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