C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 40/CSAT del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo della società BATTIPAGLIESE CALCIO in riferimento al C.U. n.107 del 9.02.2023. Gara – Citta di Campagna 1919 / Battipagliese Calcio del 5.02.2023 – Campionato Prima Categoria.

Reclamo della società BATTIPAGLIESE CALCIO in riferimento al C.U. n.107 del 9.02.2023. Gara – Citta di Campagna 1919 / Battipagliese Calcio del 5.02.2023 – Campionato Prima Categoria.

La società Asd Battipagliese Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica di quattro (4) giornate adottate dal Gst nei confronti del calciatore Mazza Alfonso, pubblicata sul C.U. n. 107 del 9/02/2023. Deduceva la società reclamante a mezzo proprio difensore, Avv. G. Calabrese, che il calciatore Mazza Alfonso, al termine della gara, subiva una aggressione ad opera del calciatore avversario, precedentemente espulso, il quale entrava sul terreno di gioco forzando il cancello di recinzione con lo specifico intento di colpire il Mazza con pugni alla schiena. Evidenzia, ancora, la società reclamante una disparità di trattamento in relazione alla sanzione disciplinare adottata nei confronti del calciatore aggressore rispetto a quello aggredito. Concludeva la società reclamante per l’annullamento della squalifica o, in via subordinata, per una sostanziale riduzione dal momento che, nel comportamento del calciatore Mazza, non vi è stata aggressività e/o intenzione di produrre danni da lesioni personali, tipica della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS che prevede una squalifica non inferiore a tre (3) giornate. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. La Corte adita, infatti, ritiene applicabile alla fattispecie quanto previsto dall’art 38 CGS non essendo ravvisabile, dalla lettura del referto, alcuna aggressione e/o interruzione di produrre, danni da lesione personali da parte del calciatore sig. Mazza Alfonso. Rileva, inoltre, Questa Corte che la sanzione disciplinare inflitta al calciatore Mazza risulta estremamente afflittiva rispetto anche a quella adottata nei confronti del calciatore aggressore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al calciatore sig. Mazza Alfonso a tre (3) giornate di gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

 

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